Utero in affitto e il pasticcio del “fatto compiuto”

Di Alberto Gambino
04 Dicembre 2015
Il caso dei due genitori cui è stato sottratto il bambino ordinato all'estero tramite maternità surrogata. La legge italiana e il ruolo della Corte di Strasburgo

utero-affitto-maternità-surrogata-shutterArticolo tratto dall’Osservatore romano – È ormai prossima la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla domanda di riesame del caso Paradiso e Campanelli contro Italia, proposta dal governo italiano.

La vicenda è nota. Due coniugi italiani, dopo numerosi tentativi falliti di procreazione medicalmente assistita, decidono di fare ricorso alla surrogazione di maternità (il cosiddetto “utero in affitto”) in un Paese che non la vieta, come invece accade in Italia. La madre surrogata partorisce, dunque, un bambino, il quale viene iscritto, nel Paese in cui è avvenuta la nascita, come figlio dei coniugi italiani che avevano commissionato la gravidanza. Al rientro in Italia, essendo subito emersi gravi sospetti, i coniugi non ottengono la trascrizione del certificato di nascita e sono indagati per vari reati di falso e violazione delle norme sulle adozioni internazionali. Ben presto viene accertato il ricorso alla surrogazione di maternità e l’insussistenza del legame genetico tra il neonato e i presunti genitori. Dopo quasi otto mesi dalla nascita, il giudice italiano provvede, quindi, ad allontanare il bambino dai due coniugi e ne dispone l’affidamento ai servizi sociali, per poi consentirne l’adozione a un’altra coppia.

Su istanza dei coniugi committenti, la Corte di Strasburgo è stata, dunque, chiamata una prima volta ad accertare se la decisione del giudice italiano non avesse violato le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) e, con decisione del 27 gennaio scorso, ha condannato l’Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8). La Corte ha precisato, però, di non volere indurre la riconsegna del bambino alla coppia ricorrente, in considerazione dei legami affettivi che egli aveva ormai maturato con la nuova famiglia adottiva.

Nella decisione, i giudici di Strasburgo hanno inoltre confermato il convincimento, ormai consolidato, che la scelta del singolo Stato nel senso di vietare — e di sanzionare penalmente — la pratica della surrogazione di maternità rappresenta un’opzione perfettamente legittima, rientrando nel «margine di apprezzamento» del singolo Stato. Ciò nondimeno, gli stessi giudici di Strasburgo, a maggioranza, hanno affermato che basta l’instaurazione “di fatto” di un rapporto tra i committenti e il nato perché le autorità nazionali debbano riconoscere la sussistenza di una “vita familiare” e quindi di un diritto al rispetto della stessa.

Ora, l’impugnazione di tale decisione da parte del governo italiano si propone di impedire l’esito contraddittorio di tale vicenda giudiziaria. È del tutto evidente, infatti, come il riconoscimento di un rapporto di filiazione “di fatto” tra la coppia che ha richiesto la surrogazione di maternità e il bambino così nato, smentisca il divieto italiano di maternità surrogata, in quanto verrebbe sostanzialmente imposta una forma di riconoscimento ex post della surrogazione di maternità anche agli Stati che l’abbiano vietata. E ciò nonostante l’affermazione che la scelta del legislatore nazionale, nel senso della illiceità di tale pratica, sarebbe perfettamente legittima.

D’altra parte, se davvero bastasse il “fatto compiuto” a determinare la sussistenza di quella “vita familiare” tra bambino e coppia committente, a essere disattesa non sarebbe solo la norma che pone il divieto della surrogazione di maternità, ma anche l’intera disciplina interna delle adozioni internazionali che ha inteso contrastare il perpetuarsi di abusi e talora di vere e proprie compravendite di minori, impedendo agli aspiranti adottanti di prendere contatto direttamente — o tramite intermediari non qualificati — con i genitori del minore straniero. La teoria del “fatto compiuto” finirebbe per legittimare ex post anche provvedimenti di adozione di minori emessi in quei Paesi in cui le condizioni per far luogo all’adozione siano poco rigorose.

Ora, esiti così intimamente contraddittori, nella decisione del 27 gennaio, vengono supportati da un argomento apparentemente potente: che un bambino non debba patire le conseguenze negative dell’illecito degli adulti, nel caso, della loro scelta di far ricorso alla surrogazione di maternità. In effetti, nessuno consentirebbe mai all’idea che un bambino possa essere strumentalizzato al perseguimento di una finalità puramente sanzionatoria e repressiva, e dunque che una considerazione di ordine pubblico debba a tutti i costi prevalere sul criterio dell’interesse superiore del bambino (best interest of the child).

Nel caso di specie, però, la precedente decisione dei giudici italiani di sottrarre il nato alla coppia committente non è stata presa in funzione meramente sanzionatoria, né senza aver riguardo al best interest of the child, ma anzi è stata ispirata proprio dall’intento prioritario di garantire a questo interesse la migliore attuazione. Nel disporre l’allontanamento del bambino dalla coppia committente, l’intento dei giudici nazionali è stato piuttosto quello di fare anzitutto il bene del bambino, non solo quello di sanzionare gli adulti per l’illecito commesso. Certo i giudici nazionali hanno dato opportunamente rilievo anche alla situazione di illegalità in cui la coppia ricorrente si è posta. Ma ciò perché, nel comportamento complessivo della coppia, quei giudici hanno ritenuto di poter riconoscere un indice ulteriore del fatto che il bambino è stato in realtà percepito come semplice oggetto di un «desiderio narcisistico».

Tanto più che, in precedenza, i due coniugi committenti erano stati dichiarati idonei ad adottare soltanto minori «non in tenera età». La decisione dei giudici nazionali si è fondata su una valutazione negativa dell’idoneità dei ricorrenti a farsi carico della responsabilità genitoriale nei confronti di un bambino.

Né si può accogliere l’idea che i giudici di Strasburgo finiscano per sostituire un giudizio positivo sulle reali capacità affettive ed educative della coppia committente alla valutazione negativa già operata dal giudice nazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo non incarna una terza o quarta istanza di riesame dei giudizi nazionali e le norme della Convenzione sono chiare nell’impedire un esito di questo tipo. Del resto, argomentando diversamente, ne uscirebbe irrimediabilmente vulnerato anche il principio di sussidiarietà su cui si fonda la giurisdizione della Cedu.

A fronte di tutto ciò una nuova decisione della Corte di Strasburgo, che confermasse in via definitiva la sentenza del 27 gennaio, considerando ancora come un’ingerenza nella vita privata e familiare la decisione dei giudici italiani di sottrarre alla coppia committente il bambino nato da madre surrogata, lascerebbe fortemente perplessi. La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha il compito di assicurare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati aderenti alla Convenzione e, dunque, il rispetto dei diritti e delle libertà da questa garantiti. Una Corte che trova la sua ragion d’essere nella promozione e nella tutela della dignità della persona dovrebbe affermare la convinta e rigorosa contrarietà ai principi della Convenzione della pratica della surrogazione di maternità.

Ma, in ogni caso, non può non porre rimedio alla contraddittorietà di una decisione che, da un lato, conferma come il divieto di quella pratica rientri comunque nel “margine di apprezzamento” del singolo Stato e, dall’altro, impone a quest’ultimo di riconoscere i rapporti di filiazione che contrastano con tale divieto.

Foto maternità surrogata da Shutterstock

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7 commenti

  1. Sebastiano

    DFTT

    1. SUSANNA ROLLI

      Eh?!?!?

      1. Sebastiano

        Ah Susa’, prova con lo spelling

        1. SUSANNA ROLLI

          di.ef.ti.ti… Non mi dice niente, abbi pietà. Mancano solo 100 punti al microonde (eri tu quello dei punto omaggio?).

          1. giovanna

            Susanna, cerca in internet !

          2. SUSANNA ROLLI

            Don’t Feed The Troll!…. eureka!!!

            A Sebà, lemme lemme, che ce voi fa’!!

  2. MicheleL

    Vorrei aggiungere alcuni dettagli, poi ciascuno deciderà.

    1) Il bambino in questione non è figlio biologico dei signori Paradiso o Campanelli, nel senso che essi hanno recuperato il seme da un banca, l’ovulo da un’altra e incaricato una donna russa della gestazione dell’embrione, che con essi non ha quindi alcun legame biologico.

    2) Si tratta di una adozione a tutti gli effetti, perchè non c’è ragione naturale per cui il bambino debba essere figlio loro piuttosto che del biologo che ha effettuato la fertilizzazione in vitro.

    3) I signori Paradiso e Campanelli erano stati dichiarati idonei ad accogliere un bambino per l’adozione, ma “non in tenera età” considerata la loro, di età. Questo lo sancì un giudice.

    4) In altri casi simili uno dei due gameti era della coppia, quindi ad un test di paternità/maternità il bambino risulta figlio di uno dei due che ha vero di esso quindi degli obblighi e può esserne considerato genitore.

    5) In assenza del legame del punto 4 tutto il sistema appare come un metodo per far nascere un bambino e poi aggirare il sistema di controllo delle adozioni, il che, unito al punto 3 (età dei genitori) e nell’interesse superiore del bambino, ha indotto i giudici ad allontanarlo dalla coppia per darlo in adozione ad una coppia più adatta, giacchè il legame biologico sarà lo stesso.

    Se qualcuno vuol sapere cosa ne penso, mi chieda. Posso dire che anche se comprendo il desiderio dei coniugi Paradiso e Campanelli, nutro fortissimi dubbi sul profilo etico riguardo a ciò che hanno fatto.

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