Tra Tfa, concorsi e graduatorie non ci capite più niente? Ecco il dizionario scolastico

Di Giancarlo Sala e Marco Tarolli
10 Marzo 2012
Tfa, concorso, abilitazione, prova di accesso al Tfa, graduatoria, classe di concorso, cattedra, precari e supplenza. Due professori hanno realizzato per tempi.it un comodo dizionario che spiega il significato di tutte queste parole e il complesso funzionamento dell'assunzione nell'universo scuola.

Che cos’è il Tfa? Come funzionano i concorsi? Quando si ottiene una cattedra? Quante sono le graduatorie? L’annuncio da parte del ministero che a giugno verrà aperto il Tirocinio formativo attivo ha messo in subbuglio il mondo della scuola. Offriamo ai lettori di tempi.it un comodo dizionario per orientarsi nel complesso universo scolastico a cura del professore Giancarlo Sala, dirigente scolastico, e del professore Marco Tarolli, esperto e autore di editoria scolastica. Un ringraziamento speciale anche al presidente di Diesse Lombardia, Mariella Ferrante.

Cattedra: Il posto di insegnante nella scuola superiore si chiama cattedra. Un tempo, per ottenerla, si passava per il concorso ordinario, un tipo di reclutamento che prevedeva esami scritti e/o pratici ed orali. Superato il concorso, i primi in graduatoria erano immessi in ruolo, cioè potevano cominciare ad insegnare a tempo indeterminato. Ma il 50% delle cattedre disponibili, di norma, erano appannaggio di docenti precedentemente abilitati in altri concorsi o percorsi similari. Quello che conta è che, una volta finiti “in cattedra”, si è docenti a tempo indeterminato, cioè a vita o quasi.

Classe di concorso: Sigla alfa/numerica (ad es. 51/A – cambiano i numeri ma non la lettera che resta sempre A) che individua l’insieme di materie che possono essere insegnate da un docente. Indica una particolare cattedra di insegnamento, ma un docente può insegnare anche più discipline (ad es. italiano e latino, matematica e fisica …). Una laurea consente di accedere a più classi di concorso e per l’aspirante Tfa qui la scelta è da considerare bene perché strategica, anche se in base alle disponibilità di posti può essere del tutto obbligata. Può valer la pena conoscere l’allegato A del Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 dove si trovano tutte le 100 classi di concorso. Le classi di concorso per la scuola secondaria di I grado sono state riviste dal regolamento sulla Formazione Iniziale.

Concorso: L’art. 97 della Costituzione Italiana prevede che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”. Per questa ragione, un contratto a tempo indeterminato nella scuola può essere stipulato solo dopo aver superato una procedura di tipo concorsuale. La storia della scuola ha visto differenti varianti di questo sistema di arruolamento; i più comuni sono il maxi-concorso nazionale, aperto a quanti abbiano i titoli culturali previsti (l’ultimo del genere risale oramai a 13 anni fa), e i cosiddetti corsi abilitanti, concorsi riservati a docenti che possono vantare un certo numero di anni di servizio in qualità di supplenti (i cosiddetti precari). Coloro che superano il concorso possono collocarsi in graduatoria in una posizione utile per essere immessi in ruolo, oppure finiscono nelle cosiddette graduatorie permanenti (allo stato attuale non più aggiornabili, e quindi in esaurimento) in attesa di un posto futuro.

Graduatoria di circolo o di istituto: Terzo tipo di graduatoria (le altre sono le graduatorie degli idonei in un concorso ordinario e quelle provinciali permanenti). La graduatoria in questione riguarda un certo Circolo e un determinato Istituto (scuola media o superiore). Queste graduatorie hanno effetto solo per le supplenze della singola scuola e non delle altre. Sono divise in tre fasce. Prima: aspiranti docenti che già si trovano nella graduatoria provinciale ad esaurimento ed hanno chiesto tra le dieci Istituzioni proprio quel Circolo oppure tra le venti Scuole secondarie proprio quel singolo Istituto. Seconda: aspiranti supplenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per quella specifica classe di concorso che hanno fatto domanda in quelle specifiche scuole. Terza: aspiranti forniti del solo titolo di studio, ma non abilitati.

Graduatorie provinciali (ad esaurimento): Queste graduatorie – un tempo definite permanenti e divise in tre fasce – funzionavano una volta come anticamera per coloro che non venivano immessi nelle diverse percentuali destinate dalla trattativa concorsuale. Dal 2007 non sono più aggiornate proprio perché destinate ad esaurirsi. Si pescava in queste graduatorie per dare incarichi su posti vacanti, ad esempio, da pensionamenti e incrociando queste disponibilità con la mobilità interprovinciale, con passaggi di ruolo tra scuola media e superiore, con passaggi di cattedra cioè con docenti che transitano da una classe di concorso ad un’altra affine. Un vero pandemonio che non si riesce nemmeno a sintetizzare!

Precario: È l’appellativo con cui sono identificati gli insegnanti senza un contratto a tempo indeterminato e che aspirano ad averlo. Da anni prestano servizio presso le scuole in qualità di supplenti; coprono i posti resi liberi dalle assenze dei docenti titolari (a causa di malattie, maternità, distacchi sindacali, aspettative o altri svariati motivi) oppure quella percentuale di posti che vengono mantenuti “a supplenza” dall’amministrazione per avere un margine di flessibilità nella gestione del personale (si tratta di circa il 15%). Si dividono in due grosse categorie: insegnanti in possesso di abilitazione e inseriti nelle graduatorie permanenti, e quelli sprovvisti di abilitazione e inseriti, come tali, solo nelle graduatorie di istituto o di circolo.

Supplenza: Posto di insegnamento temporaneo variabile da quindici giorni ad un anno scolastico. Nomina prima del 31 luglio, di norma, l’Ufficio Scolastico Provinciale per supplenza annuali. Risolve il dirigente in corso d’anno. Se i giorni di assenza del titolare sono meno di quindici si provvede con risorse interne. Se il titolare è “out” per periodi più lunghi o l’Ufficio Scolastico Provinciale si è dimenticato qualche nomina, ci pensa il dirigente attingendo alla graduatoria di Circolo o di Istituto. Una volta si usava il telegramma, adesso la casella e-mail e l’sms.

Tfa/Abilitazione: Il Tirocinio Formativo Attivo (Tfa) è un corso abilitante all’insegnamento istituito dalle università. Esso ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale, il titolo di abilitazione all’insegnamento. Il Tfa è attivato per ciascuna classe di insegnamento secondo il fabbisogno rilevato, cioè secondo le previsioni dei pensionamenti. Il Tirocinio Formativo Attivo consiste di tre gruppi di attività: degli insegnamenti di materie psico-pedagogiche e di scienze dell’educazione impartiti dall’università; un tirocinio svolto presso una scuola sotto la guida di un insegnante tutor, comprendente una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo; degli insegnamenti di didattiche disciplinari che vengono svolti in un contesto di laboratorio e che mirano a stabilire una stretta relazione tra l’approccio disciplinare e l’approccio didattico. Il Tfa non assicura il reclutamento, cioè l’assunzione presso le scuole, ma solo l’abilitazione.

Tfa/requisiti di accesso: Riportiamo di seguito il Decreto ministeriale dell’11 novembre 2011 n. 249, art. 3 e 4. (Leggi qui).

Tfa/prove di accesso: Riportiamo ancora il Decreto ministeriale dell’11 novembre 2011 n. 249, art. 5/14. (Leggi qui).

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