Tfa, in cosa consistono le prove di accesso

Di Redazione
09 Marzo 2012
Riportiamo dal Decreto ministeriale dell’11 novembre 2011 n. 249, art. 5/14 le prove di accesso al Tfa.

Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 – definisce le prove di accesso al Tfa.

5) Le prove di accesso hanno per oggetto i programmi di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso, previsti:
a) dalle indicazioni nazionali, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, “Indicazioni per il curricolo”;
b) dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 concernente lo schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”;
c) dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, “Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”;
d) dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 “Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87”.
6) Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Decreto la prova di accesso consta di: a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; b) una prova scritta predisposta da ciascuna università; c) una prova orale.
7) Il calendario del test preliminare di cui al comma 6, lettera a), è definito con successivo Decreto Direttoriale della competente Direzione Generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
8) Il test preliminare mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana.
9) Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare l’unica esatta. Un numero pari a 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso.
10) La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore.
11) Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.
12) L’articolazione della prova scritta di cui al comma 6, lettera b), valutata in trentesimi, è stabilita dalle università o dalle istituzione di alta formazione artistica, musicale, coreutica, secondo i seguenti criteri: a) l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo riferisce; b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa; c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo; d) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista comunque una prova di analisi del testo; e) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è prevista comunque una prova di traduzione; f) nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta può essere integrata da una prova pratica in laboratorio.
13) Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 6 lettera c), il candidato deve conseguire una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di cui al comma 12 lettera f), il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova di laboratorio, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.
14) La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo, nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.

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