Perché aprire una polemica sul (discutibilissimo) “concorso esterno in associazione mafiosa” quando ci sono (necessarissime) riforme da realizzare su altre materie ben più decisive?
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, 26 gennaio 2023 (foto Ansa)
Ma chi gliel’ha fatto fare, al ministro della Giustizia, di mettersi a discutere di “concorso esterno in associazione mafiosa”? In teoria, ogni vero garantista non può che dirsi d’accordo con Carlo Nordio: il concorso esterno in associazione mafiosa, del resto, è il reato-che-non-c’è nel codice penale, e infatti nasce dall’applicazione-fusione, spesso indebita, tra l’articolo 416 bis (l’associazione mafiosa) e il 110 (il concorso nel reato). Il problema è che, come sosteneva il grande giurista Giuliano Vassalli, l’articolo 110 è «tra le norme più sospette di incostituzionalità dell’intero sistema penale, perché è affetto dall’inguaribile vaghezza dei suoi contorni».
E difatti ogni vero garantista sa che il mix tra il 416 bis e il 110 porta spesso a un uso strumentale e inquisitorio delle inchieste giudiziarie, e ogni vero garantista sa bene che in uno Stato di diritto la magistratura inquirente farebbe mille volte meglio a utilizzare, semmai, un mix diverso: quello tra l’articolo 416 ...