
Sentenze pazze
È vero: le sentenze vanno commentate soprattutto dopo averne letto le motivazioni. Io l’ho fatto tutte le volte, e anche questa volta. Ecco il commento.
L’ordinanza contiene una enormità banale quanto risolutiva: il vero scivolone in cui il diavolo del caso, o del pregiudizio, ha messo lo zampino. Ma prima di arrivarci, vediamo il percorso dei giudici.
Venticinque volte complotto Nel corso di undici anni la mia difesa, e io stesso, non solo non abbiamo impiegato la parola né la nozione del complotto, ma abbiamo esplicitamente e argomentatamente respinto l’una e 1’altro, in linea di principio e di fatto. Di principio: ho sempre pensato che sia molto meglio non vedere un nemico dove c’è che vederlo dove non c’è. Di fatto: il complotto era l’escogitazione semplificatrice (e rincretinitrice) cui i nostri accusatori volevano comodamente ridurre l’intreccio annoso di bugie, errori e difese di errori, falsificazioni, manipolazioni, partiti presi e calcoli di potere che hanno via via fabbricato la nostra persecuzione. Nell’istanza di revisione presentata dalla nostra difesa, la parola complotto non figurava mai. Ebbene, l’ordinanza della Corte d’appello che la rigetta si regge su questa affermazione di fondo: che noi abbiamo puntato sulla teoria del complotto, e che essa non è stata provata.
Nel compiere questa acrobazia interpretativa, l’ordinanza bresciana scrive (le ho contate) 25 (venticinque) volte la parola complotto, e qualche volta, per variare, la parola congiura.
L’unica volta in cui cita un brano della nostra difesa a sostegno della sua lettura, il giudice bresciano sceglie l’espressione “un perverso intreccio”, che per – e solo per lui – vale evidentemente come sinonimo di complotto. Questo è l’impianto dell’ordinanza.
Astratto e concreto A pagina 13 dichiarano che, conformemente al principio ribadito dalla Cassazione, la valutazione delle nuove prove “deve essere condotta in astratto e non in concreto (il grassetto è dei giudici) nel senso che, assunti come veri i fatti prospettati dal richiedente, l’incidenza delle nuove prove, sole od unite a quelle già valutate, deve essere tale da giustificare l’emissione di una sentenza di proscioglimento”. Passano 11 pagine, e l’ordinanza, che sta esaminando la testimonianza di Luciano Gnappi, dopo aver riconosciuto che “non è lecito negarne il carattere di novità”, scrive testualmente: “Va pure ammesso che, in astratto, la prova offerta può essere giudicata idonea… a ribaltare la condanna… Tuttavia si tratta anche di una prova manifestamente infondata per la sua intrinseca debolezza… Ciò che ha colpito negativamente questo collegio è stata l’evidente fumosità di una testimonianza che, se pure astrattamente idonea a suscitare dubbi, in concreto appare manifestamente priva dei canonici requisiti…”.
È lecito dimenticarsi a pag. 24 di quello che si è proclamato a pag. 13, e anzi capovolgerlo?
Visto che ci siamo, leggiamo perché al collegio la testimonianza è parsa così debole. Il teste Gnappi, scrive il collegio, ha dichiarato che “gli è sembrato con certezza (un’altra palese contraddizione intrinseca: come può una cosa “sembrare” “con certezza”?) di riconoscere l’omicida nella terza foto…”. Il giudice trova contraddittoria un’espressione del linguaggio colloquiale il cui significato è, per un lettore imparziale, univoco: essendo evidente che l’accento va su quel “con certezza” e non sul “mi è sembrato”, qui usato, come succede, a significare “ho pensato”, “ho creduto”, ecc. Ma, ammesso che il cavillo linguistico cui il giudice si è compiaciuto di cedere abbia una giustificazione, quello che andrebbe fatto è di ascoltare davvero il teste, in un dibattimento, e sentire da lui un’interpretazione un po’ più oggettiva.
(Se al collegio si applicassero pedanterie del genere, le occasioni fioccherebbero. A pag. 43 il giudice ha scritto che “tutte le sentenze di condanna si sono a lungo dilungate”).
La liquidazione di un teste non solo, per questa parte, nuovo, ma anche clamoroso, viene invece compiuta dal giudice a distanza. Nel processo si sarebbe dovuto sentirlo. Qui lo si dichiara inattendibile e ininfluente per via medianica: come se un medico bresciano formulasse una diagnosi su un paziente imbarcato a Capo Horn, e irraggiungibile. La cosa è ancora più notevole perché, appena sette pagine dopo (pag. 32), a proposito di una consulenza tecnica svolta per la difesa su una serie di documenti scritti della compagna di Marino, Antonia Bistolfi, compreso un impressionante diario mai prima esaminato, il collegio se la prende proprio con le diagnosi a distanza: “Il giudice della revisione si è chiesto quanto possa essere attendibile una diagnosi così drastica, fatta senza alcuna visita diretta della paziente… ”. Torniamo a Gnappi, a riscontro del quale la difesa ascoltò anche un altro teste, il signor Cucurullo, che era con lui al momento dell’episodio del riconoscimento fotografico (parliamo del maggio 1972). Secondo il giudice bresciano, Cucurullo avrebbe ricordato che Gnappi aveva riferito di una fotografia, mentre Gnappi ha ricordato di aver riconosciuto una fotografia fra altre che gli erano state mostrate. Questa è la causa che inficia la testimonianza (peraltro riconosciuta, a differenza dei giudici milanesi, dotata del “requisito della novità”) al punto di rinunciare ad ascoltarla?
Cosi rigoroso nel castigare contraddizioni capitali che sono invece ovvie per un verso (26 anni dopo) e ininfluenti per l’altro, il giudice bresciano ha scritto (pag. 19), a proposito di Luciano Gnappi e Bruno Cucurullo, che “si tratta di persone già sentite nel dibattimento”. Ma no! Bruno Cucurullo non è mai stato sentito da nessuno, prima che, poco più di un anno fa, sulla scorta della testimonianza del signor Gnappi, l’avvocato Sandro Gamberini andasse a rintracciarlo e sentirlo (com’era autorizzato a fare dal codice).
Il giudice bresciano è tanto severo con gli altri, quanto distratto con se stesso. A pag. 40 parla del “libro del Sofri”, dove si tratta del “libro di Marino” – lapsus da evitare. A pag. 58, a proposito della perizia da noi presentata secondo cui i due proiettili su cui è stata condotta l’indagine (e poi fatti sparire, come tutti i corpi di reato) non appartenevano alla stessa arma, e che quindi furono precocemente manipolati, il giudice bresciano fa mostra di aver capito che, secondo noi, a sparare furono due persone! (“Non vi è alcuna emergenza processuale che giustifichi l’ipotesi di una seconda arma e di un secondo sparatore”: grazie!).
A pag. 61 la distrazione del giudice e un po’ più ripugnante, dove scrive: “…la morte dello studente Tiziano Serantini”. Nemmeno da morto ammazzato, Franco Serantini si è guadagnato, in queste sentenze, il proprio nome.
Fogli che volano Veniamo all’enormità rivelatrice dell’ordinanza bresciana. (pagg. 30-35). Si esamina la nuova prova costituita da un diario autografo della compagna di Marino, Antonia Bistolfi, dell’aprile-maggio 1988 (si ricorderà che noi fummo arrestati alla fine di luglio di quell’anno). Il diario, mai esaminato, è rilevante per due, e anzi tre ragioni. La prima e più banale, che documenta uno stato d’animo, e interessi e attività, del tutto diversi da quelli che la Bistolfi ha sostenuto nel processo come propri in quel periodo della sua vita – angoscia, minacce, panico… La seconda, è che una propensione delirante della Bistolfi, già evidente in documenti entrati nel processo – per esempio, le sue pazzesche lettere a me indirizzate – si rende più minuziosamente analizzabile in un documento così ampio e “spontaneo”. La terza, più risolutivamente puntuale, è che una pagina di quel quaderno dimostra, com’è stato limpidamente riconosciuto dalla Cassazione, e addirittura già dai primi giudici della revisione, a Milano, che Antonia Bistolfi era a parte della “autoaccusa” di Marino sull’omicidio Calabresi. Evidente a chiunque partecipasse agli atti processuali senza pregiudizi, e cardine della mia difesa (chi vuole può rintracciare il mio libro “Memoria”), l’intreccio stretto fra versione di Marino e versione della Bistolfi era stato caparbiamente negato dalle sentenze di condanna, le quali erano arrivate alla fine a dichiarare che la Bistolfi, del tutto ignara di ogni connessione fra Marino e l’omicidio Calabresi, costituiva, col suo racconto, un autonomo riscontro a Marino stesso.
Dunque ad accusarci non sarebbe stato solo Marino, ma, del tutto indipendentemente, la sua compagna, da lui tenuta all’oscuro di tutto fin dopo la “confessione” e il nostro arresto! La verità evidente, che Marino e Bistolfi avevano filato insieme e d’accordo la storia poi sfociata nella nostra imputazione, dopo essere stata negata, veniva addirittura ribaltata, facendo di lei la testimone a conferma di lui, e moltiplicando miracolosamente per due l’unicità del nostro accusatore.
Così l’ordinanza bresciana riassume il punto: “Scopo dell’istanza (difensiva) è dimostrare l’esistenza di un castello accusatorio creato dal Marino con la consapevotezza detta Bistolfi, la cui testimonianza è stata invece utilizzata dal giudice della condanna per riscontrare l’attendibilità del Marino, suo convivente”. L’ordinanza cita poi la pagina contenente i riferimenti a Marino e il “Commissario”, che ho ricordato sopra, sbagliandone (per tre volte!) l’intitolazione: “L’unificazione della Verga e dell’Utero” (il testo dice: “Purificazione”). I giudici della revisione milanese, pur ammettendo che il documento prova che la Bistolfi aveva mentito negando di essere stata a conoscenza della storia di Marino, avevano concluso che la novità non bastava a cambiare il giudizio sulla credibilità di Marino. Pretesa assurda, che la Cassazione aveva seccamente e articolatamente censurato.
L’ordinanza bresciana comincia col dare ragione, anzi!, più che ragione, alla Cassazione (dunque a noi). “Infatti, riconoscere falsa la deposizione della Bistolfi sul punto avrebbe costituito una palese contraddizione col giudicato (nel quale appunto si era ritenuta l’eliminazione di ‘qualsiasi sospetto derivante da asseriti parallelismi di comportamento tra Marino e la Bistolfi’). Non solo! Si sarebbe finito anche per apportare un apprezzabile contributo alla tesi difensiva del sospetto coordinamento delle condotte dei coniugi che la sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione aveva segnalato come dato idoneo a fondare dubbi sull’attendibilità”.
Il giudice bresciano continua affermando che la prova ha il “carattere di novità”.
Insomma: il giudice bresciano dice che la Cassazione ha ragione, e che se fosse vero quello che pare dimostrare il diario, verrebbe sconfessata la sentenza di condanna (anzi, ne verrebbe addirittura sorretta l’idea di un complotto…). Ma allora, perché una prova nuova, e dalle conseguenze ritenute così influenti, non ha prodotto nessun effetto? State attenti, per favore.
“Perché il brano… è privo di data (il grassetto è del giudice) e nulla lascia supporre, come invece si pretende da parte degli istanti, che esso possa seriamente essere fatto risalire al maggio del 1988, pochi mesi prima, cioè, della confessione del Marino.
Non occorrono certo approfondite valutazioni di merito per prendere atto che quello che viene definito ‘diario’, è costituito in realtà da una serie di semplici fogli separati e non rilegati, semplicemente spillati (ma da chi?), né dello stesso tipo (non tutti, ad es., sono a quadretti).
Dei brani contenuti in tali fogli, ventiquattro recano una data precisa (si va dal primo che reca la data del 26 aprile 1988 all’ultimo, dell’8/6/1988), mentre solo quello in esame… ne è privo, il che costituisce un dato certamente equivoco.
Non trattandosi di un “diario” rilegato, ma di semplici appunti vergati su fogli separati, non è inoltre possibile dedurre dalla collocazione materiale del foglio contenente il brano (i precedenti e i successivi risalgono al mese di maggio) alcun elemento certo sull’epoca in cui esso è stato scritto, sicché, al riguardo, possono farsi le più svariate congetture, non potendo neppure escludersi che addirittura potesse essere stato concepito in epoca successiva alla confessione del Marino.
Ma proprio a seguito di una siffatta palese incertezza deriva l’impossibilità di definire quella offerta dagli istanti una ‘prova’ certa ed univoca, sicché va rilevata la manifesta infondatezza della richiesta istruttoria”. C’era, dunque, una prova nuova e fortemente efficace, ma non si può utilizzarla perché a) non se ne conosce la data; b) perché non è certo.che si tratti di un diario- c) perché non è certo che appartenga allo stesso blocco di fogli, trattandosi di pagine sciolte e non rilegate.
Volete la soluzione? I giudici di Brescia non si sono accorti che i fogli che tenevano in mano erano le accurate fotocopie (a colori, come l’originale) del quaderno. Il quale non solo esiste, ma ha la copertina di cartone, la spillatura originaria, tutti i fogli quadretti di computisteria; quaderno in possesso della difesa e dal quale la difesa stessa aveva tratto le copie per i diversi usi (perizie, ecc.). Nell’originale, 1a pagina in discussione è puramente e semplicemente il retro di un’altra delle pagine consegnate! Dunque non solo se ne conosce perfettamente il contesto, e la data, ma è l’altra facciata di uno stesso dei fogli esaminati dal collegio. Cioè del quaderno-diario (che altro nome puo avere un quaderno in cui giorno dietro giorno una persona trascrive le proprie annotazioni intime?).
L’enormita dell’equivoco è tale da sollecitare i commenti più sfrenati, da cui peraltro mi asterrò. Osserverò sobriamente che le ipotesi sono in sostanza due. O il collegio bresciano ha creduto davvero che il foglio in questione non fosse databile e attribuibile, e dunque si e sbagliato, e il processo va rifatto, sulla base delle giuste premesse dello stesso collegio.
(Anche se viene da chiedersi come mai questo azzardato dubbio è venuto solo ai giudici bresciani, e non era venuto né a quelli milanesi, né al Procuratore della Cassazione, ne ai giudici della Cassazione). Oppure il collegio, dopo aver formulato premesse inevitabilmente giuste, è ricorso all’argomento dei fogli sciolti e della data incerta cedendo alla forza del partito preso e del pregiudizio, e allora, preso atto che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, si è sbagliato e trovi la voglia di correggersi. Se no, rigiudichera la Cassazione.
Più in generale, l’episodio – romanzesco nella sua banalità: c’è sempre il piccolo dettaglio che tradisce – suggerisce una lettura allarmata dell’intero metodo seguito dai giudici. E anche una risposta non retorica, ma concretissima, ai molti e autorevoli appelli a valutare le sentenze dal loro contenuto. È quello che ho appena fatto. Accomodatevi voi.
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