
Scuola e Costituzione. Alla faccia della libertà

Vorrei sottoporre a qualche luminare del diritto costituzionale la revisione di queste riflessioni perché mi viene il dubbio che siano farneticazioni, ma in altri momenti mi sembrano rilievi di gravi contraddizioni che contaminano addirittura la Costituzione.
Raccogliamoci in lettura di alcuni articoli: art.2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo»; art.13: «La libertà personale è inviolabile»; art.18: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione»; art.4: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»; art.5: «La Repubblica… adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».
Domando se è esagerato ricavare la sensazione che si tratti di un inno entusiasta per introdurre un progetto di organizzazione fondata sulla fiducia nella libera iniziativa dei soggetti sociali singoli o aggregati. È fuorviante immaginare che sia invece un profilo di vera autonomia?
Questa è la prima domanda al Luminare.
Adesso seguitemi: l’art.33 ha come fondamento solennemente richiamato questa affermazione: «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento (comma 1); attribuisce alla Repubblica il compito di istituire scuola per tutti gli ordini e gradi (comma 2); riconosce ai privati il diritto di istituire scuole (comma 3); prescrive un esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale (comma 5).
In questo articolo, il «senza oneri per lo stato» appare come un inciso che ha la violenza e la brutalità del colpo alla nuca perché sbatte in faccia l’unico vero significato: allo stato, l’iniziativa dei privati non deve costare nulla! O.K.? Ma, non deve costare nulla o non interessa nulla?
Nel comma successivo, una riga sotto, diventa nebuloso perfino il significato della parola “diritto”. Infatti è detto che il “privato” deve chiedere la parità allo Stato, il quale fisserà diritti e obblighi.
A me sembra che i termini si riferiscano a una “concessione” non a un riconoscimento di un diritto!
Adesso ho paura di diventare malizioso: art. 34: «L’istruzione inferiore impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita».
Domando a quale scuola si riferisca dal momento che non può aver dimenticato che le scuole dei privati non possono essere gratuite. Non è forse sottinteso che in Italia la scuola è quella dello stato?
E a proposito della libertà d’insegnamento? L’ultimo comma dell’art. 33 recita: «Le istituzioni di alta cultura, università e accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi…».
Sembrerebbe che anche lo stato si metta sull’attenti davanti ai vertici della cultura che preparano i professionisti della scuola pronti per essere assunti e stipendiati e, invece, «è previsto un esame di stato… per l’abilitazione all’esercizio professionale» (come dire un po’ di sfiducia nella preparazione raggiunta all’università).
Non solo, ma, per chi è assunto dallo stato, scatta la normativa della “incompatibilità”: non puoi insegnare quando e dove vuoi!
Alla faccia della “libertà”.
Qui verrebbe voglia di passare alla questione dell’autonomia. Vi risparmio la citazione ma vi raccomando la lettura del DPR 08/03/1999 n.275 Recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche da applicare a decorrere dal 1 settembre 2000.
Avveniristico o esilarante?
Foto Unsplash
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