
Il condominio per tutti
Revoca dell’amministratore di condominio: quando, come e per quali motivi si può fare
Oggi l’amministratore di condominio deve adempiere alle sue mansioni con assoluta competenza, solerzia e professionalità. In caso contrario, ci troveremmo di fronte a condotte negligenti, se non addirittura dannose, per gli interessi della totalità dei condomini.
La legge prevede quindi che i condomini che abbiano a che fare con un amministratore non competente o addirittura inadempiente, possano sempre decidere di revocare l’incarico all’amministratore nominato, anche a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo alla base dell’interruzione del rapporto. Normalmente questa ipotesi si verifica quando è venuto meno il rapporto di fiducia tra il condominio e l’amministratore.
COME RICHIEDERE LA REVOCA
A tal fine è necessario che la revoca sia indicata nell’ordine del giorno in sede di convocazione dell’assemblea e che questa deliberi in tal senso con lo stesso quorum previsto per la nomina dell’amministratore (ovverosia quello di cui all’art. 1136, comma 4, c.c.) oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. La legge ammette, pertanto, che si possa procedere alla revoca dell’amministratore durante lo svolgimento dell’incarico, in qualsiasi momento senza dovere addurre una motivazione specifica.
Resta inteso che l’amministratore avrà diritto al compenso per l’attività svolta nonché alla restituzione di eventuali somme anticipate, ma non gli spetterà un risarcimento del danno.
QUANDO PUÒ INTERVENIRE IL TRIBUNALE
Esistono poi, delle ipotesi in cui la revoca è giudiziale e potrà essere richiesta al tribunale del luogo in cui si trova il condominio, anche da parte di uno solo dei condomini in presenza di gravi irregolarità, come per esempio:
- l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, o in caso di mancata esecuzione delle delibere assembleari nonché di mancata apertura di un conto corrente intestato al condominio;
- l’omessa esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o di quella amministrativa;
- una gestione finanziaria non del tutto trasparente o confusionaria;
- la mancata rendicontazione delle entrate e delle uscite entro 180 giorni dalla chiusura della gestione condominiale;
- il rifiuto di fornire ai condomini che ne fanno richiesta giustificazioni sullo stato dei pagamenti;
Infine, se dovessero emergere delle gravi irregolarità di natura fiscale dall’esame dell’attività dell’amministratore, oppure se questi non ha provveduto all’apertura del conto corrente o non lo ha mai utilizzato, ogni condomino potrà richiedere la convocazione dell’assemblea al fine di far cessare le irregolarità o domandare la revoca dell’incarico dell’amministratore.
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Massimiliano Casto, autore di questo blog, è tributarista, consulente del lavoro ed esperto in problemi e soluzioni legati all’amministrazione di condominio. Le domande su questo tema vanno indirizzate a studiocasto@virgilio.it, specificando nell’oggetto dell’email “Il condominio per tutti”. I quesiti più interessanti potranno essere pubblicati, con risposta dell’esperto, in questo blog, nel rispetto della privacy degli interessati.
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