Quel che ha detto Falcone sulla riforma della giustizia, non quello che gli fanno dire

Di Maurizio Tortorella
14 Marzo 2016
Dopo averla avversata per tanto tempo, la sinistra giudiziaria si è impadronita della figura del giudice ucciso dalla mafia e ne ha spesso piegato il pensiero a proprio uso e consumo

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Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – Le celebrazioni sono spesso uno strumento diabolico. Perché alla fine si celebra quel che non c’era. Per esempio si parte da un maxiprocesso alla mafia, nella fattispecie quello celebrato a Palermo trent’anni fa, e volti, teste, nomi e soprattutto idee vengono trasformati in qualcosa di molto diverso da quel che era. Giovanni Falcone, che il 10 febbraio 1986 da giudice istruttore avviò quel processo, è del resto tra i personaggi italiani più citati a sproposito. Dopo averla avversata per tanto tempo, la sinistra giudiziaria si è impadronita della sua figura e ne ha spesso piegato il pensiero a proprio uso e consumo. La scientificità del metodo appropriatorio di certa sinistra italiana meriterebbe saggi e trattati, non una rubrica. Ma ugualmente cerchiamo di fare dire a Falcone quel che ha veramente detto e scritto su alcuni punti qualificanti di una possibile riforma della giustizia.

Separazione delle carriere tra giudice e pm. «La regolamentazione delle funzioni e della carriera del pubblico ministero non può più essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni, le attitudini, l’habitus mentale, le capacità professionali richieste: investigatore il pm, arbitro della controversia il giudice». Falcone aggiunge che il tema va affrontato senza paure, «accantonando lo spauracchio della dipendenza del pm dall’esecutivo e della discrezionalità dell’azione penale, puntualmente sbandierate quando si parla di differenziazione delle carriere».

Indipendenza della magistratura. «Nell’assemblea costituente anche Piero Calamandrei si era detto favorevole a un procuratore generale della Corte di cassazione che partecipasse alle sedute del Consiglio dei ministri, a titolo consultivo, per gli affari riguardanti la giustizia». Falcone si domandava «com’è possibile che in un regime liberaldemocratico, qual è il nostro, non vi sia ancora una politica giudiziaria e tutto sia riservato alle decisioni, assolutamente irresponsabili, dei vari uffici di procura e spesso dei singoli sostituti»?

Obbligatorietà dell’azione penale. «Non possono esistere argomenti tabù e difese quasi sacrali di istituti, come per esempio quello dell’obbligatorietà dell’azione penale», diceva Falcone. «Tutto va ridiscusso». E aggiungeva che «se negli Stati Uniti la giustizia è più rapida, efficiente e attenta ai diritti della difesa», questo dipende anche dallo «strumento fondamentale della non obbligatorietà dell’azione penale».

Concorso esterno in associazione mafiosa. Il reato è da anni al centro di polemiche. Il Codice penale prevede solo il reato di «associazione mafiosa» (articolo 416 bis), introdotto nel 1982. Ma dalla fine degli anni Ottanta «l’associazione esterna» è una consuetudine nei processi. Fu Falcone, nel 1987, a sottolineare la necessità di una figura giuridica capace di reprimere quel che definiva «fiancheggiamento, collusione, contiguità». È così che, dall’unione tra gli articoli 416 bis e 110 del Codice penale (concorso nel reato), si è affermato il «concorso esterno in associazione mafiosa». Ma già nel 1992 Falcone aggiungeva: «Col nuovo Codice di procedura, non si potrà ancora a lungo continuare a punire il vecchio delitto di associazione in quanto tale, ma bisognerà orientarsi verso la ricerca della prova dei reati specifici. Con la nuova procedura, infatti, la prova deve essere formata in dibattimento. Il che rende estremamente difficile, in mancanza di concreti elementi di colpevolezza per i delitti specifici, la dimostrazione dell’appartenenza di un soggetto a un’organizzazione criminosa».

@mautortorella

Foto Ansa

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