Province, la Camera approva “l’abolizione”, che diventa legge

Di Chiara Rizzo
03 Aprile 2014
Con 260 voti favorevoli varato il ddl Del Rio che introduce le città metropolitane e, in via transitoria in attesa della riforma del Titolo V, gli enti di vasta area. Ecco cosa cambia

Con 260 voti favorevoli, 150 contrati e 7 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge Del Rio per “l’abolizione delle province”, che ora diventa legge. Il ddl introduce in realtà una modifica alla composizione attuale degli enti provinciali, istituendo le città metropolitane e le unioni o fusioni di comuni. Per la cancellazione vera e propria delle province bisognerà attendere la riforma del Titolo V della Costituzione (il ddl è stato già approvato dal Consiglio dei ministri il 31 marzo), che modichiferà definitivamente enti e compentenze. Oggi sono state respinte tutte le proposte di modifiche presentate dall’opposizione: durante la votazione più volte il capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta ha gridato «Golpe! Questo è un golpe». All’approvazione del ddl è seguito un applauso proveniente dai banchi del Pd.

CITTA’ METROPOLITANE. La principale innovazione del ddl Del Rio è l’introduzione di 10 città metropolitane. Oltre a Roma capitale, ci saranno anche Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. A queste se ne aggiungeranno altre cinque nelle regioni a statuto speciale o nelle attuali province autonome, che avranno facoltà di crearle. Le prime che sono state varate con questo ddl saranno Catania, Palermo, Cagliari e Trieste.

I NUOVI ORGANI METROPOLITANI. Il territorio delle nuove aree metropolitane coinciderà con quello della provincia omonima attuale, ma è prevista una procedura per il passaggio da comuni di una provincia limitrofa alla nuova area. Gli organi di governo saranno il sindaco metropolitano, il consiglio e la conferenza metropolitana. Tutti questi organi lavoreranno a titolo gratuito: il sindaco metropolitano sarà il sindaco del comune capoluogo.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO. Oltre al sindaco vi partecipano anche un numero di consiglieri variabili a seconda della popolazione di riferimento, variabile comunque sempre tra 14 e 24 consiglieri. Resta in carica 5 anni ed è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della città metropolitana, che hanno diritto di elettorato passivo e attivo. Il consiglio è organo di indirizzo e controllo, e avrà il potere di approvare regolamenti, piani e programmi o altri atti sottoposti dal sindaco metropolitano, ma potrà anche proporre lo statuto e approverà il bilancio.

LA CONFERENZA METROPOLITANA. È composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni dell’area. È competente per l’adozione dello statuto, ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci.

LE NUOVE FUNZIONI. Alle città metropolitane passano le funzioni fondamentali delle province oltre ad alcune nuove. Si dovranno occupare del piano strategico del territorio, della pianificazione territoriale, dei servizi pubblici, della mobilità e viabilità, della promozione dello sviluppo economico e sociale, dei sistemi di informatizzazione in ambito metropolitano.

I TEMPI. Il primo passo – ad eccezione dell’area di Reggio Calabria (dove il comune è stato commissariato, per cui servirà una tempistica ad hoc) – sarà l’indizione delle elezioni dell’assemblea che dovrà redigere il nuovo statuto dell’area metropolitana, e che dovrà terminare i propri lavori entro e non oltre il 30 settembre 2014, quando invierà la proposta di statuto al consiglio metropolitano che lo approverà entro il 31 dicembre 2014. Entro il 30 settembre 2014 andranno svolte anche le elezioni del consiglio metropolitano (come detto solo tra i sindaci e consiglieri comunali) e il suo insediamento. In via transitoria gli attuali presidenti della provincia e giunte in carica continueranno a esercitare l’ordinaria amministrazione fino al 31 dicembre, ma a titolo gratuito. Dal 1 gennaio 2015 entrano in funzione a tutti gli effetti le città metropolitane.

LE ALTRE EX PROVINCE. La disciplina per tutte le altre 100 province italiane è qualificata come transitoria, fino alla riforma del Titolo V. Si chiameranno enti di vasta area e saranno governati da un presindente di provincia, da un consiglio provinciale e da un’assemblea dei sindaci che lavoreranno però sempre a titolo gratuito. Il presidente della provincia dovrà essere eletto tra i sindaci della provincia, da questi ultimi e dai consiglieri dei comuni aderenti. Rimarrà in carica 4 anni, e vincerà il candidato con il maggior numero di voti. Gli altri organi degli enti di vasta area sono il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci. Il consiglio è formato da un numero di membri variabili in base alla popolazione e sempre compreso tra i 10 e i 16. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri comunali della provincia, e ha potere di proposta dello statuto e di approvazione dei bilanci. L’assemblea dei sindaci, composta da tutti i primi cittadini dell’ente di vasta area, e ha gli stessi poteri del consiglio che però le può attribuire per statuto anche altre funzioni, con potere propositivo, consultivo e di controllo. Le funzioni delle aree metropolitane sono al momento le stesse per questi enti di vasta area.

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