
Promuoviamoli tutti, nessuno vuole grane con il Tar!

Caro direttore, apprezzo moltissimo il fatto che Tempi dedichi ampio spazio alla scuola, andando a toccare nodi fondamentali della sua funzione educativa.
Condivido tutto quanto hai scritto a proposito del ragazzino di Scandiano promosso dal Consiglio di Stato ed aggiungo tre osservazioni in merito.
1. Tu scrivi correttamente: «Un tribunale può e deve dire se le norme sono state rispettate». Una bocciatura, deliberata da un Consiglio di Classe, ha rilevanza giuridica, in quanto impedisce allo studente la frequenza alla classe successiva, perciò è giusto che gli organi di tutela giudiziaria intervengano nel caso la bocciatura sia stata deliberata in contrasto con una norma di legge. Tar e Consiglio di Stato, cioè, non hanno titolo per entrare in merito alla valutazione didattica (lo studente ha la preparazione minima indispensabile per frequentare la classe successiva?), sono tenuti invece a valutare il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento degli scrutini finali.
La sentenza del Consiglio di Stato relativa alla bocciatura di Scandiano implica necessariamente che esista una norma di legge che vieti la bocciatura in Prima Media; se così non fosse, sarebbe inspiegabile. E il Tar non era a conoscenza di questa legge? E il Dirigente scolastico nemmeno? Bisognerà ora che il Ministero prenda provvedimenti nei confronti di un D.S. che ignora la legge e bisognerà anche, dopo questa sentenza, che intervenga per garantire parità di diritti in tutto il territorio nazionale, promuovendo d’ufficio tutti gli studenti italiani bocciati in Prima Media (e – perché no? – anche in Prima Superiore).
In realtà conosco abbastanza bene la legislazione scolastica e sono certo che questa norma non esiste. La formula riportata dal Sig. Fanti (L’ammissione alla classe successiva deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico) è una indicazione metodologica, effettivamente contenuta in un testo di legge, che personalmente condivido in pieno, la quale però non implica assolutamente il divieto di bocciare in Prima Media. Si tratta, appunto, di un’indicazione didattica e, in quanto tale, la sua applicazione compete esclusivamente al Consiglio di Classe.
In conclusione il nocciolo del problema è che con questa sentenza il Consiglio di Stato è andato oltre le proprie competenze.
2. La scuola è stata condannata al pagamento delle spese processuali; presumo che si rivarrà sui propri dipendenti, ignoranti della legge, e addebiterà loro i danni. A questo punto, mettiamoci nei panni di un Consiglio di Classe riunito per gli scrutini finali!
In 26 anni di lavoro come Preside di Scuola Media Superiore, ho assistito all’insediamento di 54 Commissioni di Esame di Stato. Ben tre volte il Presidente (sempre di nomina dell’Ufficio Regionale, dunque esterno alla scuola) ha aperto i lavori della Commissione con queste parole: «Colleghi, mettiamoci subito d’accordo, tutti i candidati saranno promossi; nessuno di noi vuole grane con il Tar». Mettetevi nei panni degli insegnanti, miei colleghi, che avevano lavorato sodo per un anno per portare agli esami ragazzi ben preparati! E più ancora dei ragazzi che si apprestavano a sostenere l’esame, nel caso un docente, violando il vincolo del segreto d’ufficio, avesse riportato loro questa dichiarazione programmatica!
3. Quando sarò troppo vecchio per continuare a lavorare, scriverò un libro di avventure sulla mia storia di insegnante e di Preside. Un capitolo robusto sarà dedicato agli interventi di avvocati che diffidavano Presidi dal prendere determinate iniziative didattiche, ritenute in contrasto con il dettato di legge. Nella gran maggioranza dei casi, un Preside che li avesse ascoltati, sarebbe diventato lo zimbello dei propri studenti.
Franco Viganò via email
Foto Ansa
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!