Perché la sentenza della Cassazione che ignora la nullità del matrimonio sancita dalla Chiesa è «funzionale alla ridefinizione della famiglia»

Di Benedetta Frigerio
22 Luglio 2014
Giancarlo Cerrelli, avvocato canonista, cassazionista e vicepresidente dell’Unione giuristi cattolici, spiega per filo e per segno il senso di un verdetto che con la scusa di difendere i più deboli, mira a censurare la funzione civile della Chiesa

La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 16379 del 17 luglio 2014, contro il riconoscimento della nullità matrimoniale sancita da una sentenza ecclesiastica non mirerebbe, come annunciato dalla stampa, a difendere il diritto dei più deboli. «In ballo c’è molto altro. Come la ridefinizione del matrimonio, aprendo la strada a rapporti familiari sempre più liquidi e precari di cui l’ordinamento prenderà atto», spiega a tempi.it Giancarlo Cerrelli, avvocato canonista, cassazionista e vicepresidente nazionale dell’Unione giuristi cattolici italiani.

Avvocato Cerrelli, qual è la novità di questa sentenza circa la nullità matrimoniale?
È stato definito con un principio di diritto un contrasto interpretativo, presente all’interno della stessa Corte di Cassazione e ancora irrisolto, circa i termini del riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche da parte dello Stato italiano. I giudici hanno sposato, con questa decisione, l’orientamento già espresso qualche anno fa dalla prima sezione della stessa Corte, con la sentenza n. 1343/2011. In poche parole, a parere della Suprema Corte, se marito e moglie hanno vissuto come tali per almeno tre anni, la sentenza ecclesiastica di dichiarazione di nullità del loro matrimonio non ha effetti per lo Stato italiano, perché entrerebbe in contrasto con il principio dell’ordine pubblico. Tale sentenza si pone in linea con la tendenza giurisprudenziale che mira a porre una forte restrizione al riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità.

È mai accaduto prima che il diritto dello Stato fosse contrapposto a quello ecclesiastico in questa materia?
La storia è lunga. Il codice civile del 1865 si limitò a disconoscere gli effetti civili del matrimonio canonico, perché non era ammissibile che la formazione del rapporto coniugale fosse disciplinata, non dalla legge dello Stato, ma dalla legge confessionale dei nubendi. Così dal primo gennaio del 1866 fino all’11 febbraio 1929, per ben 63 anni, l’ordinamento italiano riconobbe, come matrimonio, il solo matrimonio civile che, pertanto, divenne obbligatorio, senza che però fosse vietata la celebrazione religiosa, in via del tutto autonoma, per le persone già unite, in municipio, dal matrimonio civile. Il Concordato dell’11 febbraio 1929 ha instaurato, invece, un sistema fondato sulla “esclusività” della giurisdizione ecclesiastica, come l’unica giurisdizione cui il cittadino, che avesse contratto matrimonio nella forma concordataria, potesse rivolgersi. L’articolo 34 del Concordato del 1929 sanciva, al comma 4, che le cause concernenti la nullità del matrimonio erano riservate alla competenza dei tribunali ecclesiastici e la delibazione della sentenza ecclesiastica avveniva in modo automatico da parte dell’ordinamento italiano. Questa “esclusività” dopo il 1970 è andata restringendosi, fino alla sua abrogazione, avvenuta con l’entrata in vigore della legge 121 del 25 marzo del 1985, che ratificò e diede esecuzione agli “Accordi di Villa Madama” del 18 febbraio 1984 modificando, così, i precedenti “Patti lateranensi” che diedero vita al Concordato dell’11 febbraio 1929. Inizia così un’espansione della giurisdizione sul matrimonio concordatario da parte dell’ordinamento italiano, che comincia ad usare un attento controllo dell’ordine pubblico italiano, in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica. La sentenza a Sezioni Unite della Cassazione del 17 luglio tende ad accrescere ulteriormente la giurisdizione dello Stato italiano sul matrimonio concordatario. Da qualche tempo, infatti, si stanno verificando, da parte di organi dello Stato italiano, prese di posizione che denotano una certa diffidenza, un senso di contrarietà verso la funzione giudiziaria svolta dalla Chiesa, interventi che lasciano trasparire l’intento di contenere tale funzione, di limitarne l’applicazione, di controllarne e, ove possibile, di censurarne il concreto esercizio.

La sentenza però sembrerebbe più “garantista” nei confronti del matrimonio, rispetto alla Chiesa che ammette la nullità.
La Chiesa dà importanza al consenso dei coniugi espresso durante la celebrazione. Il processo canonico che dichiara la nullità matrimoniale si basa, infatti, su due processi, entrambi obbligatoriamente conclusi con due decisioni di nullità (la cosiddetta “doppia conforme”), nei quali viene effettuata un’approfondita istruttoria sul rapporto matrimoniale, che tende a verificare se il consenso prestato da uno o da entrambi i nubendi sia stato efficace o meno a far nascere il matrimonio. La Suprema Corte con questa sentenza sembra, invece, concedere maggior credito alla volontà (spesso connotata da emotività) di un soggetto privato che alla decisione di un giudice ecclesiastico, poiché al primo consente di far venir meno l’effettività e la vitalità del matrimonio-rapporto senza che tale decisione debba essere giustificata, mentre al secondo nega tale possibilità, anche in presenza di due decisioni conformi e motivate. Tuttavia il senso di questa sentenza va oltre a quello che può apparire di primo acchito.

Ossia?
A me sembra che lo Stato italiano, con la scusa della tutela dei diritti dei più deboli, voglia in generale ridefinire l’istituto familiare e matrimoniale. Questa sentenza, ad esempio, rievoca la distinzione tra “matrimonio atto” e “matrimonio rapporto”. Il nostro ordinamento privilegia il “matrimonio rapporto”, cioè l’effettività dell’unione coniugale, la continuità e l’attualità della comunione materiale e spirituale dei coniugi, facendo dipendere dalla volontà delle parti, anziché dalla dichiarazione iniziale, l’esistenza del matrimonio-rapporto. Diversamente, l’ordinamento canonico privilegia il “matrimonio atto”, cioè il consenso – esternato al sacerdote durante la celebrazione – che è irrevocabile nel corso del rapporto. L’ordinamento canonico, d’altronde, considera la persona nella sua totalità, dando rilevanza anche alle sue relazioni, soprattutto a quelle che – come il matrimonio – impegnano la vita come tale, valutando in termini espressamente giuridici anche gli aspetti morale e spirituale. L’ordinamento italiano, da parte sua, conferisce valore giuridico quasi esclusivamente a ciò che viene esteriorizzato. Mi pare che i giudici della Suprema Corte, con sentenze come questa, vogliano orientare il nostro ordinamento giuridico – in una prospettiva sempre più positivista – verso l’eliminazione d’interferenze sulla propria giurisdizione matrimoniale e familiare per essere liberi di indicare tratti innovativi e talora rifondativi dell’istituto familiare. Appare funzionale a ciò, infatti, che sia ribadito anche in questa sentenza che «nella nozione di “formazione sociale”», di cui all’articolo 2 della Costituzione «è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso». In poche parole, il privilegio posto dalla sentenza alla durata della convivenza e dunque al “matrimonio rapporto” piuttosto che al “matrimonio atto”, dà importanza più che agli elementi costitutivi precisi e certi che determinano la nascita di un rapporto familiare, al rapporto stesso, che tuttavia tende a privilegiare l’emotività delle parti. Ciò aprirà la strada a rapporti familiari sempre più liquidi e precari di cui l’ordinamento prenderà atto. La conferma di ciò si ha con il riferimento della sentenza all’articolo 8 della Cedu che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e che è diventato il passe-partout usato dalle Corti di giustizia per disintegrare il modello familiare così come previsto, tra l’altro, dalla stessa Cedu all’articolo 12, cioè quello fondato sul matrimonio tra un uomo e una donna. In questa sentenza la Cassazione conferma che l’articolo 8 della Cedu impone allo Stato degli obblighi positivi attinenti a un effettivo rispetto della vita privata o familiare, affermando che la «nozione di famiglia, secondo all’articolo 8, non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio ma può comprendere altri legami “familiari” di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo del matrimonio…» con una «stabile relazione di fatto», idonea a instaurare una «relazione durevole» fra i conviventi. E ancora, «la questione dell’esistenza o dell’assenza di una “vita familiare” è anzitutto una questione di fatto, che dipende dall’esistenza di legami personali stretti». Infine «non vi è solo un modo o una scelta per condurre la propria vita familiare o privata». A tal proposito è indicativo, a dimostrare la tendenza sempre più fluida di come sia intesa dalle Corti la vita familiare, il riferimento privilegiato che fa la sentenza al concetto di convivenza, il quale precisa non deve necessariamente essere accompagnata dalla coabitazione. Credo che non occorrano commenti in proposito.

La Chiesa non pone limiti all’annullamento: può essere sancito anche dopo 50 anni di matrimonio. Il diritto canonico così non appare meno attento ai soggetti deboli come i figli?
L’ordinamento canonico verifica per mezzo del processo canonico, che si basa su due gradi di giudizio, se il matrimonio sia venuto ad esistenza, o meno, ab initio. La Chiesa non scioglie alcun vincolo matrimoniale, ma nel caso – dopo severa istruttoria – prende atto che il matrimonio oggetto di giudizio, anche se durato 50 anni, non è mai esistito: per un vizio del consenso, per difetto di forma, o per incapacità di uno, o di entrambi i nubendi. I figli nati da quel matrimonio rimangono figli dei genitori che li hanno riconosciuti e questi sono tenuti in ogni caso al loro mantenimento. L’ordinamento canonico non ha il potere, che è demandato all’ordinamento civile, di provvedere sugli aspetti economici del rapporto matrimoniale. È pur vero, però, che il regime economico conseguente alla dichiarazione di nullità di matrimonio può risultare fortemente penalizzante per la parte più debole e bisognosa del rapporto coniugale e può interferire in modo fortemente negativo sia sull’attività giudiziaria svolta dai Tribunali ecclesiastici, sia sul riconoscimento civile delle sentenze da questi emanate. Viene, talora, incentivato un uso strumentale della giustizia ecclesiastica, che porta ad introdurre cause con ben scarso fondamento e ad adottare condotte processuali ben poco rispettose delle esigenze della verità. Bisogna però sottolineare che il diritto civile italiano stabilisce una disciplina specifica conseguente alla dichiarazione di nullità del matrimonio, quando si verificano le condizioni per la sussistenza del matrimonio putativo, ossia quando il matrimonio risulta celebrato in buona fede senza la consapevolezza del vizio che ne produceva la nullità. Tale regime è contenuto negli articoli 129 e 129 bis del codice civile e prevede che il giudice possa disporre a carico di uno dei coniugi l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. La corresponsione è limitata ad un periodo non superiore a tre anni. È, inoltre, previsto il pagamento di una congrua indennità (che deve, comunque, comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni) a carico del coniuge, o eventualmente del terzo, al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, oltre all’obbligo alimentare in caso di mancanza di altri obbligati. Questo regime si applica integralmente anche alla dichiarazione di nullità pronunciata dai tribunali ecclesiastici nei confronti dei matrimoni concordatari, una volta che la relativa sentenza sia stata riconosciuta efficace anche nell’ordinamento civile. L’ordinamento civile italiano prevede un regime giuridico diverso da quello ora descritto nel caso di divorzio, ossia quando vi è stata una pronuncia di scioglimento di un matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario. Tale regime è, in linea di massima, più favorevole al coniuge economicamente più debole. Esso prevede, infatti, che il coniuge che non sia in condizioni di mantenersi con le proprie forze possa beneficiare di un assegno periodico a carico dell’altro, che può protrarsi (purché non passi a nuove nozze) anche per tutta la vita, se continuano a sussistere le condizioni economiche che ne giustifichino la corresponsione. A favore del titolare di tale assegno è anche prevista una percentuale dell’indennità di fine rapporto di lavoro eventualmente percepita dall’ex coniuge e, dopo la morte di questi, una quota dell’eventuale pensione di reversibilità. La lodevole sollecitudine di realizzare una più efficace tutela del coniuge economicamente più debole – che tanto sembra preoccupare la Suprema Corte – potrebbe, dunque, essere effettuata ampliando la consistenza monetaria dell’indennità prevista dall’articolo 129 bis, c. 2, del codice civile, fino a parificarla, di fatto, al contributo che spetterebbe nel giudizio di divorzio al coniuge economicamente meno dotato.

Se la sentenza contraddice gli accordi fra Stato e Chiesa occorrerà per forza rivederli?
La sentenza della Cassazione comporta indubbiamente una forte restrizione al riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità. Certamente, la Chiesa rimane libera di amministrare la giustizia in questo delicato settore nei modi e secondo princìpi e regole che ritiene preferibili. Ma rimane penalizzata nella sua aspettativa, fondata su un preciso impegno concordatario, di ottenere il riconoscimento civile del prodotto di questa sua attività. Ritengo che questo nuovo orientamento non sia conforme allo spirito dell’Accordo concordatario e che non costituisca una corretta attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano. Ci sono, quindi, gli estremi per un’attivazione, da parte della Santa Sede, dei canali diplomatici idonei a prospettare questa situazione al governo. In seguito, la questione potrebbe essere deferita alla Commissione paritetica prevista dallo stesso Accordo, allorché dovessero sorgere “difficoltà di interpretazione o di applicazione” delle disposizioni in esso contenute (art. 14).

Che cosa accadrebbe se lo Stato rivedesse il Concordato? Come ci si regola in altri paesi?
Qualsiasi modifica dei Patti deve avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede, in tal caso la revisione dei Patti non richiede un procedimento di revisione costituzionale. Le disposizioni dei Patti Lateranensi, dunque, devono essere modificate col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato di revisione delle leggi contenuto nell’articolo 138 della Costituzione nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell’atto. Ma la ragione che sta alla base del riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica da parte dello Stato è quella di rendere più concreta ed operante la libertà religiosa dei cittadini, consentendo a quelli di fede cattolica di veder regolato il proprio matrimonio nell’ambito del loro ordinamento confessionale, dando rilevanza ai provvedimenti adottati dalle autorità in esso operanti. Negli altri paesi il rapporto tra la Chiesa cattolica e Stato è diversificato; dipende se vige un accordo tra la Santa Sede e lo Stato o meno. Alcuni paesi hanno una disciplina in parte simile a quella italiana; in altri, in cui vige il sistema di matrimonio civile obbligatorio, il matrimonio confessionale non ottiene nessuna efficacia ed è necessario quindi fare un doppio matrimonio. Qualcuno in Italia ritiene che vista la situazione in cui è stata confinata la giurisdizione ecclesiastica da parte dello Stato italiano, sia il caso di tornare al sistema ante Concordato. Ma credo che i cattolici non debbano ritirarsi sull’Aventino: un cattolico è anche un cittadino che non deve stancarsi o scoraggiarsi, ma continuare ad operare affinché le leggi dello Stato possano essere sempre più a misura d’uomo e secondo il piano di Dio.

@frigeriobenedet

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40 commenti

  1. facciamoci male

    Certo che voi in quanto ad autolesionismo non vi batte nessuno. A proposito è prevista anche l’autofustigazione e il cilicio per chi accetta il “Processetto” (di nome e di fatto….)?

  2. Pietro

    La Cassazione ha inventato una norma di sana pianta. Marito e moglie entrano in Chiesa liberamente e liberamente accettano di sottoporsi alla giurisdizione vaticana, nel momento in cui si sposano in Chiesa. Prima di sposarsi in chiesa i fidanzati, liberamente e separatamente, sottoscrivono il c.d. “Processetto” in cui accettano tutte le clausole “aggiuntive” del matrimonio cattolico. Nessuno li obbliga a entrare in Chiesa, sono maggiorenni e possono decidere di sposarsi in Comune, se vogliono. Ma se si accettano dichiaratamente delle regole, queste vanno poi applicate.

  3. Fabio FLX

    Il concordato stesso è un’anomalia tutta italiana, che esiste solo per compiacere il rapporto di favore tra qualche legislatore e i banchieri vaticani. Eliminarlo in toto sarebbe l’unica azione sensata, anche e soprattutto perché il matrimonio religioso, per fare un esempio, è solo celebrativo, visto che la sua attuazione viene comunque sempre delegata a un funzionario dall’autorità competente.

    1. Fran'cesco

      in-credibile !

    2. michele

      Concordati ce ne sono in mezzo mondo.

  4. muccadicomacchio

    Mi spiace, ma quando c’é di mezzo lo Stato io mi chiedo sempre, per prima cosa, quale interesse economico c’é dietro: mia nonna diceva sempre ‘Articolo quinto, chi ha in mano i soldi ha vinto’. Ai tempi del vecchio Concordato, la sentenza di nullità del Tribunale Ecclesiastico era immediatamente esecutiva anche per lo Stato Italiano, senza ricorsi né spese. Col nuovo Concordato, é diventata una sentenza di uno Stato Estero (Il Vaticano) che deve essere riconosciuta da quello italiano. Il mio matrimonio é stato riconosciuto nullo nell’86, e quindi ho dovuto cacciar fuori un milione e mezzo per questa procedura assolutamente formale. Non venitemi a dire che é un modo per tutelare figli o parte debole, perché se i due coniugi non hanno prima risolto in fase di separazione tutte le pendenze pratiche ed economiche, il Tribunale Ecclesiastico non accetta neppure di far partire la causa. Noi che chiediamo l’annullamento siamo profondamente motivati, perché il divorzio costa più o meno lo stesso ed é una procedura molto più semplice e rapida: pensate che lo Stato si farebbe scappare un modo così semplice per tirar su un po’ di soldi? E rendendo questa procedura ancora più difficile, fra corsi, ricorsi, indagini e controlli, dalle tasche di chi decide di percorrere questa strada non usciranno forse ancora più quattrini?

    1. Nino

      La dichiarazione di nullità del matrimonio stabilita dalla chiesa, se accolta dallo stato italiano, sopprime qualsiasi obbligo di mantenimento del coniuge. E’ questa la differenza. E non mi sembra trascurabile. Restano gli obblighi di mantenimento degli eventuali figli che diventano “figli naturali” ma che per fortuna oggi hanno gli stessi diritti dei cosiddetti “figli legittimi”

      In quanto ai costi, oggi divorziare può costare meno di 500 euro, credo che un annullamento presso la sacra rota più la cosiddetta delibazione costi molto di più

  5. lucillo

    Comunque il titolista è forte, oltre che leggermente ossessionato.
    La questione della ridefinizione della famiglia è una considerazione del tutto marginale nelle argomentazioni del giurista cattolico. Il tema fondamentale è la questione dei rapporti stato / chiesa, la discussione sulla relazione fra i modi di intendere e “realizzare” il matrimonio e la giurisdizione concorrente o potenzialmente contraddittoria quando il “punto di partenza” coincide ma ci sono regimi differenti nel segnare la fine, ecc.
    Il valoroso titolatore ha saltato tutta la ciccia del discorso ed è andato diretto all’ (ancora una volta presunto) attacco alla famiglia! Peccato, perché l’intervista merita di essere trattata assai meglio, fin dalla sua presentazione.
    Non è che tempi.it paga i suoi collaboratori a cottimo in base a quanti attacchi alla famiglia riescono ad identificare anche in cose che non c’entrano nulla?

    1. Google plus

      “Non è che tempi.it paga i suoi collaboratori a cottimo in base a quanti attacchi alla famiglia riescono ad identificare anche in cose che non c’entrano nulla?”
      E’ probabile che ricevano una gratifica in proporzione al numero dei troll lgbtxyz stizziti che abboccano all’amo e moltiplicano i contatti del sito.

  6. Giovanni Cattivo

    Strillare che la famigla è in pericolo ed il nemico gender alle porte è la nuova trincea dei bigotti. Quindi usano ogni occasione per farlo, a proposito e a sproposito.

    Ci mancherebbe ancora che uno stato riconosca le sentenze di un tribunale terzo che non garantisce ai suoi cittadini diritti previsti dalle sue leggi.

    1. Ugobagna

      C’è un concordato, ricordi?

      1. Giovanni Cattivo

        Da quando i trattati internazionali possono essere contro la Costituzione?

        1. lucillo

          … mi spiace… ma non mi stupisce
          anche altri trattati mi sembrano per lo meno border line rispetto alla nostra costituzione, per esempio quelli sulle servitù militari, o alcuni di essi (comiso, verona, sardegna…)

        2. lucillo

          prima che facciate stupidate eccessive anche su questo argomento: ti invito a considerare che la tua posizione, se dovesse diventare diffusa, sarebbe un ottimo argomento per cercare di ottenere l’abrogazione del concordato.

        3. Cisco

          @giovanni cattivo
          Ti riferisci forse al trattato internazionale previsto all’art 7 della nostra Costituzione?

      2. Nino

        vero, ma ciò non può impedire alla Corte Costituzionale di garantire il diritto della parte più debole.

  7. lucillo

    Concordo con molte delle affermazioni precedenti, quelle relative alla distinzione fra matrimonio civile e religioso, ed in particolare rispetto alla fine della relazione matrimoniale; siccome giustamente per la comunità civile uno è innanzitutto cittadino, e poi cittadino credente o no, la gestione della fine della relazione matrimoniale deve avvenire secondo criteri del tutto indipendenti – che non vuol dire necessariamente contrapposti – da quelli utilizzati dalla chiesa per stabilire la nullità.
    Aggiungo 3 considerazioni rispetto a quanto detto dall’avvocato.
    1) Il suo tentativo di rafforzare le proprie argomentazioni nel merito del caso specifico richiamando la “doppia conforme” è un po’ ridicolo e frutto o di una sua confusione oppure fatto apposta per trarre in inganno. La storia della “doppia conforme” vale in cassazione come argomento forte ma non vincolante, tanto è vero che la corte può comunque decidere in modo differente dalle due conformi sentenze che le vengono sottoposte; questo è vero tecnicamente ma anche in via di logica giuridica, se no in caso di “doppia conforme” in primo e secondo grado sarebbe inibito il ricorso in cassazione, il che come sappiamo tutti non è.
    Ma, ed ancor più gravemente, l’avvocato omette di dare evidenza (anche se lo cita) che la “doppia conforme” di cui parla è emessa da tribunale canonico: va da se che la discriminante non è singola o doppia o tripla, ma il soggetto che emette sentenza! Ci mancherebbe che lo stato italiano si sentisse più o meno garantito in base alla quantità di pronunciamenti emessi da terzi, che ci sia o no un concordato.
    2) L’avvocato stesso dice che per 63 anni è stato vigente il doppio rito: mi sembra che i cattolici abbiano continuato in questo periodo a sposarsi (ed “annullarsi”) tranquillamente. Se ritiene che le evoluzioni attuale creino confusione la soluzione più semplice e di maggiore garanzia per tutti è sicuramente quella di ritornare alla situazione preconcordato, almeno per quanto riguarda l’istituto del matrimonio.
    3) Sono molto interessanti (per tutti, al di la delle convizioni personali) le considerazioni su “matrimonio atto” e “matrimonio rapporto”, però anche qui bisogna dirla tutta, o essere un po’ più precisi, in particolare per intendersi su cosa è “atto”. Per lo stesso diritto canonico il matrimonio per essere valido deve essere consumato. Ora, possiamo discutere se la sessata della prima notte sia “atto” o “rapporto”, ma certamente anche per la chiesa non basta il rito e l’espressione libera e senza vincoli del consenso, ci vuole anche la sessata. Significa che due sono sposati non quando dichiarano di volerlo fare, ma quando producono un fatto fra loro che rende “vera” e “reale” la dichiarazione.
    (parentesi: Questa è una cosa molto interessante ed anche bella della considerazione cristiana del sesso – al di la che in tante cose i cattolici militanti puristi e punitivi sembrano spesso dimenticarsene o non saperlo proprio -. La benedizione data durante il rito non è il matrimonio, come non è il matrimonio neanche il sesso: ci vogliono entrambi. Forzando un po’, ma secondo me neanche troppo, significa che Dio non da la benedizione in chiesa e poi torna a farsi i fatti suoi, ma benedice proprio il rapporto sessuale fra i due.)
    Tornando all’avvocato. Sembra che egli riferendosi al “matrimonio atto”, mettendolo strumentalmente in contrapposizione al “matrimonio rapporto” – la strumentalità si riferisce all’implicito della sua argomentazione: atto in chiesa, annullamento dell’atto in chiesa, mentre è ovvio che la relazione potrà finire ma non è annullabile – si riferisca fondamentalmente al rito; al di la di cosa ne penso io, mi preme rimarcare che neanche per la chiesa le cose stanno come dice lui, o come induce a credere.

  8. filomena

    Secondo me, fermo restando gli obblighi dello Stato nei confronti di situazioni non prevedibili come la morte di uno dei coniugi in cui lo Stato sopperisce a una non volontà e quindi a una non responsabilità individuale, tutta la restante regolamentazione di diritti e doveri tra i coniugi in particolare a fronte di un eventuale divorzio andrebbe lasciata al contratto prematrimoniale allo scopo di responsabilizzare le parti e definire nell’ambito delle leggi a tutela del singolo, come si vuole impostare il rapporto di convivenza dal punto di vista patrimoniale in costanza di rapporto ed eventualmente dopo il divorzio.

    1. michele

      Sposarsi predisponedo ogni cosa nel caso si fallisca è la tomba dell’amore. Proprio vero: lasciate ad altri disquisire su un sacramento, msgari credendoci.

  9. filimena

    Quello che colpisce di più del concordato è che se la Chiesa annulla un matrimonio automaticamente lo Stato italiano deve seguire queste indicazioni ma questo principio non vale all’in contrario. Di fronte a un divorzio la Chiesa non è obbligata a prenderne atto. Considerando che i matrimoni in Chiesa stanno calando a picco in termini di numeri, probabilmente diventa sempre più irrilevante questo problema anche perché spesso pure chi si sposa in Chiesa lo fa per tradizione e non per una fede dichiarata, di conseguenza poi quello che eventualmente potrebbe fare la Chiesa in caso di divorzio diventa veramente irrilevante. Resta comunque una questione di principio che definisce lo squilibrio nei rapporti tra Stato e Chiesa in favore di quest’ultima e che farebbe dire con cognizione di causa che il concordato andrebbe abolito se non altro per essere in linea con i Paesi più civili anche perché non si capisce come mai questa tutela nei rapporti con la fede dovrebbe essere esclusiva nei riguardi di quella cattolica.

    1. Tommasodaquino

      genio, il divorzio non è equivalente alla nullità (che è ancora diversa dall’annullamento). La volontà è elemento essenziale anche nell’ordinamento italiano, la mancanza di volontà genera la NULLITA’, questo vale sia per lo Stato italiano, sia per la CHiesa perchè un matrimonio NULLO vuol dire che non è mai esistito. Per la chiesa non esiste il divorzio perchè per la chiesa il matrimonio è un sacramento e non si può divorziare. Le mancano proprio le basi del diritto. Le suggerisco di iniziare a studiare, non può che farle bene.

      1. filimena

        Conosco purtroppo molto bene cosa significa “matrimonio nullo” ed è proprio questo a mio parere che va messo in discussione. Una persona può anche decidere di chiudere definitivamente un capitolo della propria vita ma di fatto non può annullare anni in cui nel bene e nel male ha vissuto una esperienza che lo ha cambiato, sarebbe come negare se stessi. Per questo la nullità sancita da Santa Madre Chiesa è semplicemente ridicola. Sul divorzio avrei anche delle cose da dire al riguardo degli strascichi pratici che determina nella vita delle persone, i quali andrebbero per quanto possibile se non eliminati, almeno largamente contenuti. Dire che però il matrimonio non è mai esistito cozza contro la realtà dei fatti perché giustamente come sostene parte della giurisprudenza il matrimonio si fonda sulla convivenza non sulle dichiarazioni più o meno consapevoli di intenzioni future di convivenza. Spiace constatare che nessuno ha il dono della chiaroveggenza e non si può dare per assodata una convivenza che al momento del “si” dovrebbe essere nelle intenzioni del buon cattolico che si appresta a sposarsi. Quanto alla promessa di unione definitiva che vorrebbe il matrimonio in base al sacramento è come dire: io sono ricco, bello, amato da tutti e lo sarò per tutta la vita! Un po’ di umiltà rispetto ai propri limiti non guasterebbe anche perché nessuno sa cosa ci riserva la vita.

        1. Fran'cesco

          Filomena,
          scusa la schiettezza ma che tu ci illumini sul significato del matrimonio cristiano (o della nullita’) stride un po’.
          Se il matrimonio (civile) si fonda sulla convivenza, mi chiedo perche’ si fanno le pubblicazioni, le cerimonie etc etc. “Sposatevi” e basta, se son rose fioriranno.

          PS: i nostri limiti li conosciamo bene, per questo chiediamo aiuto al Creatore, ogni giorno, che ci sostenga dove la nostra debolezza umana ci porterebbe alla distruzione in pochi giorni.

          1. filomena

            Si fanno le pubblicazioni e la cerimonia per diverse ragioni tra cui rendere pubblico (lo dice la stessa parola) un rapporto ossia nel senso che gli altri ne vengano a conoscenza. Ma questo è l’aspetto meno rilevante anche se per qualcuno può essere una soddisfazione personale che va rispettata. La ragione principale è che lo Stato riconosca che due persone in base a dei sentimenti dichiarati decidono di convivere e questo determina nel concreto una serie di comportamenti che necessitano un trattamento da parte dello Stato diverso rispetto ai confronti di chi decide di vivere da solo.

          2. Pietro

            Le pubblicazioni di matrimonio (in comune e in chiesa) si fanno PRIMA della celebrazione, non per rendere pubblico l’evento (basterebbe affiggere qualche manifesto dopo la celebrazione), ma perchè il matrimonio qui da noi è un atto PUBBLICO e non privato tra due persone, altrimenti si celebrerebbe davanti a un NOTAIO e non davanti all’ufficiale dello Stato Civile. Il matrimonio (istituto giuridico pubblico inventato dai Romani) è costituito e sciolto nell’interesse dello Stato, non dei nubendi.
            Quando ci si sposa in Comune – ossia solo per lo Stato – i sentimenti non vengono dichiarati in nessun documento.

          3. Nino

            @Fran’cesco: le pubblicazioni si fanno per rendere appunto”pubblico” l’evento e dare l’opportunità a chi a qualcosa da eccepire (da un punto di vista legale) … di eccepire. Così come la cerimonia di matrimonio (civile) è di fatto la firma di un contratto davanti ad un rappresentante dello stato, contratto che regola, secondo leggi dello stato, diritti e doveri che i due sposi decidono di comune accordo di acquisire e di concedere

          4. Fran'cesco

            Filomena, Nino,
            lo so, lo so, quindi smentite l’affermazione:
            “come sostene parte della giurisprudenza il matrimonio si fonda sulla convivenza non sulle dichiarazioni più o meno consapevoli di intenzioni future di convivenza.”

          5. filomena

            Da cosa dedicò che smentiamo questa affermazione? Il riconoscimento da parte dello Stato, riconosce effettivamente la convivenza dal momento in cui si dice il “si” , è una fotografia della realtà basata su un determinato sentimento. Non vedo la contraddizione rispetto all’affermazione che citi. Da questo momento in poi e per tutta la durata della convivenza ne discende una serie di diritti e di doveri.

          6. beppe

            nino, hai fatto una eccellente descrizione del matrimonio CIVILE. adesso spiega a tutte le coppie DI FATTO, che cazzo vogliono!

          7. Nino

            io non lo so cosa vogliono le coppie di fatto, o meglio leggo la proposta di legge per i patti di convivenza e ci trovo qualche diritto derivante dalla convivenza (assistenza in ospedale, subentro nell’affitto e poco più). In effetti una coppia di fatto è una coppia che pur avendo a disposizione uno strumento giuridico specifico (il matrimonio) decide liberamente di non ricorrervi. Niente doveri aggiunti e, ovviamente, niente diritti, mi sembra normale.

            Ma forse non ho capito la domanda …

      2. Nino

        vedi Tommasodaquino, proprio lì sta la differenza. Per la chiesa il matrimonio è un sacramento che non è a tempo e quindi non può essere annullato. Può però essere considerato nullo, ovvero mai avvenuto, anche dopo tanto tempo. Tanto per fare qualche esempio la sacra rota considerò nullo nel 2007 il matrimonio di Francesco Cossiga, celebrato nel 1960 e finito nel 1993 (anno in cui i due si sono separati dopo 33 anni di matrimonio), Joseph Kennedy, nipote del presidente degli stati uniti ucciso a Dallas nel 1963, ha ottenuto la nullità del suo matrimonio durato 12 anni e con 4 figli, per non parlare della dichiarazione di nullità del primo matrimonio di Carolina di Monaco , Irene Pivetti e Luca Cordero di Montezemolo. E Anna Bonomi ottenne la nullità di un matrimonio durato 26 anni con 3 figli. E la chiesa non si preoccupa delle conseguenze terrene di questa nullità. E’ giusto che se ne preoccupi lo stato, ed in questo senso è andata la corte costituzionale, che per pudore verso la chiesa ha definito un limite minimo di 3 anni di convivenza (della serie, se dopo 3 anni di matrimonio ancora non ti sei accorto che non volevi sposarti … bè, peggio per te!!!)

        1. Lela

          Sono assolutamente d’accordo. Il matrimonio cattolico e civile sono due cose diverse. Se è riconosciuto nullo il matrimonio cattolico dopo anni e anni, e ci sono di mezzo i figli, si deve comunque divorziare, secondo lo stato, per decidere su alimenti affidamento eccetera. Mi pare che funzioni già così, o forse mi sbaglio, quando la convivenza è durata molto (cioè i due hanno vissuto insieme per undici anni, non se dopo un anno si sono separati e hanno atteso la sentenza della sacra rota per dieci) e ci sono figli. Per me sarebbe anche ora di abolire il matrimonio concordatario. Chi si vuole sposare in chiesa si sposa in chiesa, chi vuole gli (esigui) privilegi e le (moltissime) fregature dell’essere coppia sposata davanti allo stato si sposa anche in comune.

          1. filomena

            Sono d’accordo. Le due fattispecie andrebbero separate. Chi è credente e vuole seguire i precetti del matrimonio come sacramento si sposa in chiesa. Per quanto riguarda gli altri il matrimonio andrebbe riformato sul modello di molti altri Stati Europei dove tutto è molto più semplice e adeguato ai tempi.

      3. Andrea UDT

        Se ne è commentato a iosa, è una formuletta palesemente ipocrita per concedere un divorzio.

        Concesso da Santa Romana Chiesa anche quando c’erano figli, matrimoni lunghi anni e gente capacissima di intendere e volere.

        Non ci ridurremo mica a discutere se le foglie d’estate sono verdi, vero?
        Le mancano proprio le basi del buon senso, altro che diritto.

  10. Nino

    La cassazione a sanato una palese discriminazione, e lo stesso avvocato ammette che la protezione della parte “più debole” (molto spesso la donna) nel caso di annullamento del matrimonio è molto limitata.

    Matrimonio religioso e matrimonio civile sono due cose distinte, tali restano e tali sono sempre state, perchè anche nel cosiddetto matrimonio concordatario esistono due cerimonie distinte che, per comodità, vengono svolte in sequenza nello stesso luogo: il matrimonio religioso, che è un impegno che gli sposi prendono davanti alla loro comunità religiosa ed al loro Dio, ed il matrimonio civile che viene celebrato dallo stesso sacerdote che ha celebrato il matrimonio religioso “nelle vesti di ufficiale dello stato civile”

    Ed in effetti i due matrimoni vivono di vita propria ed anche l’annullamento da parte della Sacra Rota (ed è innegabile che di annullamenti “leggeri” ce ne siano stati in passato) non porta automaticamente all’annullamento da parte dello stato, ma passa per una apposita procedura. Se per la chiesa è giusto anche dopo 20 anni di matrimonio poter considerare (a date condizioni) il matrimonio come mai avvenuto, io credo che da un punto di vista civilistico sia una grossa ingiustizia che molte donne (soprattutto) hanno subito in passato.

    1. Cisco

      Scusa Nino, ma c’è in Italia almeno una legge non discriminatoria? No perché inizio a preoccuparmi… Magari fuggo a San Marino!

      1. Nino

        spero che ci siano molte leggi non discriminatorie in Italia, ma tu Cisco invece di fare una domanda di questo tipo perchè non entri nel merito della questione?

    2. Nando

      “La cassazione a sanato… […]”

      Urge ripassino di grammatica!! 😉

  11. Bifocale

    La Cassazione ha palesemente violato il Concordato. Questa sentenza è contraria al diritto pattizio internazionale.

    1. Bifocale

      Spiace vedere che Tempi sia sempre di piu’ il sito dove regna la menzogna. Persino i post sono falsi, come quello sopra spacciato per mio.

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