
Perché la Cirinnà bis è incostituzionale

Anche il Quirinale sembra essersene accorto. La Cirinnà bis è incostituzionale, in quanto equipara le unioni gay al matrimonio, in contrasto con l’art. 29 Cost, che dice «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».
È importante il termine “riconosce”: significa che la famiglia e il matrimonio sono realtà umane che preesistono allo Stato, e che non vengono definite dallo Stato ma quest’ultimo se le ritrova come sono e semplicemente ne prende atto.
Su questo articolo, c’è una storiella che gira sui social e nelle discussioni sul matrimonio gay. La costituzione non parlerebbe necessariamente di eterosessualità come condizione essenziale del nucleo familiare.
In realtà la Corte Costituzionale (sentenza 138/2010) è stata molto chiara nel ribadire il significato del termine matrimonio: «I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso»; «questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa».
Ciò significa:
- che quello che la nostra costituzione tutela in via particolare e privilegiata non è qualsiasi unione, bensì quella che nasce dal matrimonio tra un uomo ed una donna.
- Quindi una eventuale legge che prevedesse un matrimonio gay sarebbe incostituzionale. Oppure bisognerebbe procedere a modificare la stessa costituzione con le procedure rafforzate previste e con probabile referendum.
- Non vi è poi alcuna discriminazione nel non riconoscere gli stessi diritti dei coniugi alle persone omosessuali (ai sensi del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.), in quanto «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio».
Una regolamentazione delle unioni gay sarebbe auspicabile – dice la Corte – ma solo come fattispecie diversa dalla famiglia fondata sul matrimonio (per esempio riconoscimento di diritti di assistenza alla cura, di subentro contratto di affitto, di regolamentazione dei reciproci rapporti personali mediante accordo, diritti peraltro molti dei quali già riconosciuti).
Insomma, per ritenere il contrario, ed equiparare famiglie fondate sul matrimonio ed unioni diverse, bisognerebbe cambiare la stessa carta costituzionale.
La Cirinnà bis, invece, equipara totalmente le coppie gay ai coniugi.
In particolare prevede che all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applichino tutte le disposizione sul regime patrimoniale della famiglia discendenti dal matrimonio, i diritti successori e quelli previdenziali. Si precisa che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti … si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile».
Pur non applicandosi il Titolo II della legge 184/1983 (che stabilisce le regole per l’adozione di figli all’interno del matrimonio), si prevede la cd. stepchild adoption, ossia la possibilità di adozione del figlio del partner. Con essa, chiunque potrà acquistare un figlio, anche ricorrendo all’utero in affitto, per costituire la nuova unione con il proprio partner prescelto (chi l’ha già fatto – come guarda caso uno dei promotori della legge – potrà regolarizzare la nuova unione).
È evidente la confusione tra questa unione e il matrimonio, ipotesi non voluta da papa Francesco.
Qui credo sia il limite oltre il quale la nostra civiltà non possa spingersi, e di fronte al quale debbano cedere i desideri degli adulti, pur esistenti, ma cedevoli di fronte alla necessità di tutelare un bene superiore, come il diritto di un bambino di essere chiamato alla vita da una mamma e da un babbo. Qui credo debba essere fissata la linea maginot, oltre la quale l’autodeterminazione di ciascun individuo non possa spingersi, pena la perdita progressiva dell’umanità di ciascuno e di tutti.
Foto Ansa
Articoli correlati
1 commento
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!
Mettetevi d’accordo: in questo articolo dite che sono sicuramente incostituzionali, nell’altro intervistate due costituzionalistiche che hanno invece opinioni divergenti e quindi nessuno si può esprimere se non la Consulta stessa e ovviamente solo dolo che la legge sarà eventualmente approvata.