
Lodo Mondadori, Berlusconi ritira le modifiche alla Finanziaria. Esperta: «Non urgenti»
In attesa della sentenza d’appello sui danni per il Lodo Mondadori (clicca qui per conoscere tutti i dettagli della storia della Guerra di Segrate e del Lodo) sono infuriate le polemiche, dopo che, probabilmente dall’ufficio legale del Quirinale, è filtrata la notizia che nella Finanziaria sono state introdotte alcune modifiche a due articoli del codice di procedura civile il 283 e il 373. Le modifiche prevederebbero, in cambio di una congrua cauzione, la sospensione delle condanne in attesa del giudizio definitivo della Corte di Cassazione.
In serata è giunta la notizia che le due norme sono state cancellate dalla Finanziaria. Di seguito però pubblichiamo l’intervista di Tempi.it a Laura Salvaneschi, docente ordinario di procedura civile all’Università Statale di Milano, cui abbiamo chiesto di spiegare cosa avrebbero previsto le modifiche al codice di procedura (articoli 283 e 373), introdotte dalla Finanziaria, e se sono utili.
Cosa succede oggi nei processi civili? È frequente il caso di applicazione degli articoli 283 e 373?
Nel procedimento civile, anzitutto, va detto che la sentenza civile di condanna diviene esecutiva dal primo grado: ma questa regola, introdotta a metà dagli anni ’90, è controbilanciata dal potere del giudice d’appello di sospendere l’esecuzione immediata della condanna, quando una delle parti in causa ne presenti richiesta, ma solo se concorrono due eventi.
Quali?
Il primo è che ci siano fondati motivi per il ricorso in appello di una delle parti in causa (e con ciò si presuppone quindi che la sentenza di primo grado possa essere rivista, ndr). Il secondo evento è che ci siano gravi motivi che rendano pericolosa l’esecuzione della condanna. Supponiamo, ad esempio, il caso in cui un condannato paghi e poi presenti un ricorso in appello, ma il suo creditore sia una persona capace di fuggire all’estero una volta incassati i soldi. Se la sentenza venisse ribaltata, non verrebbe garantita la possibilità di riavere indietro la cifra versata in primo grado: in questo caso si concede allora la sospensione della condanna. Oppure, essa è concessa, più spesso, nel caso in cui il debitore-condannato rischi il fallimento, mentre il creditore non abbia esigenza di incassare in fretta la somma. Quest’ultimo caso, la possibilità di insolvenza, è uno dei motivi (esplicitato dal 2009) per cui, secondo la norma 283 il giudice deve concedere in appello la sospensione della pena, quando una parte ne faccia richiesta.
E’ una norma frequentemente applicata?
Sì, con richieste presentate anche per cause più “ordinarie” da poche migliaia di euro. L’articolo 373 prevede invece che si possa chiedere la sospensione della condanna esecutiva dopo la sentenza d’appello: ma normalmente è difficile che i giudici accolgano la richiesta in questo caso. Le modifiche introdotte, e poi ritirate, prevedono che, nel primo caso (art. 273), di fronte a condanne superiori ai 10 milioni di euro, e in cambio di una congrua cauzione, se le parti presentano richiesta di sospensione, il giudice la debba concedere. Nel secondo caso (art. 383) la sospensione sarebbe automatica di fronte a condanne superiori ai 20 milioni di euro, in cambio di una cauzione.
Pensa sia necessaria l’introduzione di questi “paletti” alla discrezionalità del giudice nell’accettare o respingere la richiesta di sospendere l’esecutività della condanna, come prevedono oggi le due modifiche?O si tratta di modifiche che hanno un loro perché solo nel caso del Lodo Mondadori?
Secondo me è sbagliato togliere la discrezionalità al giudice, quindi sono sbagliate entrambe le modifiche introdotte: penso che la modifica all’articolo 273 sia abbastanza “Salva Mondadori”.
Le modifiche introdotte possono dirsi incostituzionali? E perché?
Dipende da dove le si guarda. C’è forse disparità di trattamento tra colui che deve pagare 500 mila euro e non ha possibilità di chiedere e pagare una cauzione per avere la sospensione della pena, e chi invece al di sopra dei 10 milioni di euro può ottenere la sospensione in automatico: quindi vista da questo profilo, la norma andrebbe estesa anche a condanne per cifre minori. Oppure andrebbe lasciata la discrezionalità del giudice nel decidere se l’offerta di una cauzione sia idonea a sospendere la condanna. Può essere invece incostituzionale l’urgenza con cui è presentata questa norma: non mi sembra che debba essere inserita da decreto, così come avviene. Semmai è una norma da valutare con legislazione ordinaria.
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