La perizia dello scandalo

Di Rodolfo Casadei
24 Novembre 2000
La Procura di Milano liquida una perizia di parte commissionata dal PM nel contesto dell’inchiesta su Lombardia Risorse con la stratosferica somma di 460 milioni di lire, senza notificare l’atto agli indagati, senza motivarlo e verosimilmente sbagliando i conti. Eppure il ricorso contro questa incredibile procedura viene respinto dalla III Sezione penale del Tribunale di Milano con argomentazioni pretestuose. Cosa si nasconde dietro questa vicenda?

Avevamo scritto (n. 40 di Tempi) che il “circo” di Tangentopoli è tornato, e lo confermiamo. Il “rito ambrosiano” della Procura della Repubblica di Milano ha colpito ancora. La notizia non è recentissima, ma ha sfondato il muro del silenzio ed è arrivata alle orecchie della stampa in questi giorni sulla scia dell’ennesima udienza preliminare (14 novembre scorso) dell’inchiesta su Lombardia Risorse, la società di consulenze a partecipazione regionale il cui fallimento all’inizio del 1996 ha avuto strascichi giudiziari che potrebbero portare al rinvio a giudizio non solo di alcuni ex amministratori (alcuni dei quali hanno già patteggiato la pena), ma anche di alcuni ex presidenti della Regione Lombardia e, se passasse la tesi del PM Maiga, di quello attuale, Roberto Formigoni.

E il PM Maiga paga sull’unghia
Risulta dunque che il 20 aprile scorso, con un’ordinanza che ha dello strepitoso e contro la quale è stato interposto ricorso in Cassazione, la III Sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta da Italo Ghitti, ha respinto i ricorsi degli avvocati di alcuni indagati dell’inchiesta su Lombardie Risorse contro il decreto di liquidazione di un compenso di oltre 460 milioni di lire disposto dalla Procura di Milano a favore della commercialista Stefania Chiaruttini per la sua consulenza di parte richiesta dal PM Maiga. La Procura, in effetti, l’ha fatta grossa: ha pagato sull’unghia 460 milioni (una cifra molto superiore alla media delle consulenze in casi di fallimento) a un perito di parte senza notificare l’atto agli indagati, impedendo loro l’esercizio di un diritto fondamentale, quello di impugnare l’atto e chiedere la sospensiva del pagamento. È una questione importante: i compensi delle perizie vengono anticipati dallo Stato, ma dopo la sentenza entrano a far parte delle spese processuali che devono essere sostenute dai condannati. Un indagato ha dunque interesse a contestare e impugnare la liquidazione di una consulenza che domani potrebbe essere chiamato lui a ripagare, soprattutto in un caso come questo, in cui la Procura paga a uno studio di commercialisti una cifra fuori dal comune. I ricorrenti sembravano in una botte di ferro anche per altre due ragioni: il decreto di liquidazione, disposto dal PM Maiga, era privo di motivazione, come invece prevede la legge, e la somma richiesta in pagamento dalla Chiaruttini eccessiva a causa di un’errata interpretazione del DPR che regola la materia e che Maiga ha inopinatamente fatto propria; la signora chiedeva un compenso oscillante fra un minimo di 257 milioni di lire (probabilmente già più del doppio superiore al dovuto) e un massimo di 516 milioni, il PM ha disposto immotivatamente il pagamento di 460 milioni. Due errori davvero marchiani. Ebbene, la III Sezione penale è riuscita a respingere i ricorsi. Come? Con una trovata da fare invidia a un prestigiatore. La legge che prevede la notifica alle parti del decreto di liquidazione, hanno detto Ghitti e soci, si applica solo nel processo civile. In quello penale la notifica è inapplicabile, perché lì l’inchiesta è coperta da segretezza fino al momento del deposito degli atti, e quindi la notifica della liquidazione di una perizia sarebbe una vera e propria “rivelazione di segreto d’ufficio”, un reato del Codice penale. Ma allora come fa un indagato a impugnare una liquidazione? Semplice, dice il Tribunale, si va a cercare, fra migliaia e migliaia di pagine, il decreto di liquidazione dopo la chiusura formale dell’inchiesta e la consegna degli atti al suo avvocato che ne ha fatto richiesta. E se non fa ricorso entro 20 giorni, il suo ricorso non è valido. Guarda caso, ai ricorrenti di Lombardia Risorse è successo proprio questo: si sono accorti del decreto di liquidazione, sepolto fra le migliaia di pagine dell’inchiesta, quando i termini per l’eventuale ricorso erano già scaduti. Peccato, dice il Tribunale, perché l’obiezione “inerente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato… non sarebbe stata priva di fondamento”. E invece, guarda te, siamo costretti a considerare inammissibile il ricorso perché pervenuto oltre i termini. Per i ricorrenti, il danno e la beffa!

Segreto d’ufficio? Non diciamo balle
Ma le cose stanno veramente così? Pare proprio di no. Si dà infatti il caso che la consulenza tecnico-contabile della Chiaruttini fosse tutt’altro che coperta da segreto istruttorio, e bensì a tutti nota, essendo stata utilizzata negli interrogatori degli indagati; tutti gli avvocati ne avevano copia avendone fatta formale richiesta al PM, e avendo da lui ottenuto l’autorizzazione a prenderne visione. Dunque l’ordinanza della III Sezione penale è costruita su di un presupposto fallace, e c’è veramente da chiedersi con quale serietà i suoi giudici abbiano esaminato la controversia, se non sono stati capaci di accertare un aspetto centrale della vicenda come questo. Anche in questo caso, come nella vicenda Guarischi, viene da pensar male. Viene da pensare che l’accoglimento del ricorso sarebbe stato uno smacco troppo pesante per la Procura di Milano. Perché si sarebbe saputo che a Milano c’è un PM che liquida le perizie di parte a tariffe stratosferiche senza motivare l’entità del pagamento e sbagliando obiettivamente i calcoli; certo, questo PM avrebbe dovuto pagare l’errore di tasca sua, ma non ci avrebbe fatto una gran figura il Procuratore della Repubblica che, al tempo, aveva controfirmato, senza nulla eccepire, il decreto di liquidazione: Francesco Saverio Borrelli.

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