
Il pasticcio della legge sul cyberbullismo

Se sarà approvato così com’è anche dal Senato, il ddl sul cyberbullismo, passato mercoledì alla Camera, introdurrà un nuovo reato per «comportamenti vessatori» e «violenze psicologiche» aventi per oggetto la «razza», la «religione» e «l’orientamento sessuale». Il testo è stato modificato dalle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera che «hanno mutato il fine della legge approvata in Senato nel 2015», spiega a tempi.it la senatrice del Pd Elena Ferrara, prima firmataria del provvedimento iniziale.
Il testo del 2015 parlava di cyberbullismo in relazione a atti di diffamazione, furto di identità, manipolazione dei dati personali di un minorenne. Ora?
Non solo la definizione è cambiata ma il testo, approvato dal Senato all’unanimità il 20 maggio del 2015, era rivolto ai minorenni e non aveva un carattere sanzionatorio. Descriveva il fenomeno del cyberbullismo come l’isolamento di una persona tramite comportamenti aggressivi da parte di un gruppo attraverso la rete. Il ddl originario forniva poi alla vittima uno strumento per tutelarsi: poteva chiedere direttamente al gestore del social o del portale mediatico la rimozione dei contenuti offensivi in rete e, in caso di mancata rimozione, si poteva rivolgere al garante della privacy. Ma il ddl modificato alla Camera è mutato nella sua finalità principale di tutela del minore attuata attraverso una giustizia mite e un’attività di prevenzione.
Cosa è cambiato e come mai?
Alla Camera erano presenti altri testi che sono stati usati per mutare la norma in diversi aspetti fondamentali: non è più rivolta ai minori, appunto, ma a tutti e trasforma un atto di cyberbullismo in un’aggravante dell’articolo 612 bis inserito nel codice penale per cui si prevede il carcere fino a sei anni. Questo mina evidentemente l’equilibrio fra il diritto di informazione/espressione e il diritto alla privacy che nel testo precedente era stato raggiunto.
C’è chi teme che il cambiamento della definizione di cyberbullismo legata all’orientamento sessuale o alla religione (senza specificare quali siano i limiti fra opinione e diffamazione) e legata a una sanzione penale, introduca il reato di opinione.
Il problema è il carattere penale della norma. Infatti la diffamazione e le aggravanti nei confronti di ogni persona e per qualsiasi motivo sono già punite dal codice penale. Ed è vero che così si rischia di categorizzare e valicare i limiti alla libertà di espressione già presenti nell’ordinamento penale. Inoltre, se per i minorenni serviva vigilare secondo modalità appropriate, coinvolgendo tutta la popolazione, così li si mette in secondo piano. È spiacevole perché il lavoro sinergico fra politica, scuola, enti privati e garante della privacy, che dura dal 2013, ne esce indebolito.
Il ddl nacque dopo che nel gennaio del 2013 un’adolescente piemontese di nome Carolina si uccise in seguito alla circolazione di un video in cui veniva molestata da un gruppo durante una festino. Non pensa che il problema del web sia solo una conseguenza?
C’è sicuramente un problema educativo, ma il web lo aggrava, rendendo valore qualsiasi cosa venga postata e allontanandola la persona dalla realtà. Per questo le famiglie, che spesso comprano gli smartphone agli adolescenti non possono pensare che a loro figlio non accadrà mai. Il web confonde tutti, anche gli adulti. Devono vigilare, informarsi ed educare.
Foto da Shutterstock
Articoli correlati
1 commento
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!
Alla fine saltano fuori anche qui le solite fissazioni ideologiche, per cui si parla di “cyberbullismo legata all’orientamento sessuale”. Che palle! Per certa gente la cosidetta “omofobia” è diventato il problema principale dell’ umanità.
Rimpiango i tempi in cui si parlava solo di lotta di classe e proletariato….