
I figli a carico e il rebus deduzioni. L’esperto risponde

Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.
QUESITO
Salve, avrei bisogno di un chiarimento riguardo i carichi fiscali. Sono una operatrice Caf e oggi mi è stato posto un quesito sul quale ho qualche riserva. Spero mi possiate aiutare. Riporto di seguito la richiesta posta dal nostro cliente.
«Mio figlio è sposato e, insieme alla sua famiglia, vive in un immobile non di sua proprietà di cui io pago l’affitto. Io provvedo a tutte le spese di cui ha bisogno, dalle fatture mediche al sostentamento per i figli. Il coniuge ha un contratto di lavoro part time e nella sua dichiarazione beneficia del 100% della detrazione per figli a carico ma non quello di coniuge a carico. La mia domanda è questa: posso beneficiare io del carico fiscale di mio figlio visto che effettivamente sono io a provvedere al loro sostentamento in tutto e per tutto? Le spese che sostengo a suo nome devono essere tracciabili? Anziché dare dei soldi in contanti dovrei fare dei bonifici? E cosa mettere nella causale?». Grazie per l’attenzione. Buon lavoro.
Aurora Fois
RISPOSTA
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
In definitiva, le detrazioni d’imposta per ciascun figlio a carico spettano indipendentemente dalla loro età e dalla circostanza che convivano con i genitori. Ad esempio, il figlio può anche risiedere all’estero. La detrazione spetta indipendentemente dal fatto che il figlio a carico sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito. La detrazione per il figlio spetta anche qualora quest’ultimo sia sposato, sempreché non sia a carico dell’altro coniuge.
Pertanto il cliente che Le ha posto il quesito, può mettere il figlio a carico a condizione che non lo metta la moglie. Per quanto riguarda le spese che sostiene, non è necessario che siano tracciabili se si tratta di importi poco elevati anche se potrebbe essere opportuno.
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!