De Luca, De Magistris e la sciagura della legge Severino

Di Chiara Rizzo
05 Giugno 2015
Il destino del neo governatore della Campania appeso a una norma confusa che però «solo pochi mesi fa era difesa da tutti». E chissà perché. Intervista chiarificatrice a Marcello Gallo, docente di Diritto penale e membro dell'Accademia dei lincei

vincenzo-de-luca-ansa

Cinque giorni dopo le elezioni regionali che lo hanno visto aggiudicarsi la corsa a governatore della Campania, su Vincenzo De Luca, che “vanta” una condanna in primo grado per abuso d’ufficio, incombe ancora il dilemma: sarà nominato governatore o decadrà dal ruolo ancora prima della nomina, per effetto della legge Severino? Oppure, terza ipotesi, De Luca perderà la poltrona subito dopo averla occupata, come ha profetizzato in un’intervista il presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone? A queste domande, per restare in Campania, si aggiungono quelle sulle sorti del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, rimaste aperte da quando la Cassazione ha stabilito che la competenza sull’eventuale sospensione della legge Severino nei suoi confronti spetta al giudice ordinario e non al Tar (il quale nel frattempo lo ha reintegrato).
Del resto ci sono insigni giuristi, come il professor Marcello Gallo, docente emerito di Diritto penale e membro dell’Accademia dei lincei, che da tempo denunciano gli aspetti controversi della legge Severino (in particolare il fatto che essa sia interpretata in modo retroattivo, contrariamente al principio generale). Commentando con tempi.it l’ultimissima sentenza della Suprema corte, Gallo aggiunge inoltre: «È importante notare che le Sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto che la competenza sull’applicabilità della Severino sia dei giudici ordinari perché si sono riferiti all’elettorato passivo, ovvero alla persona eletta, nel caso specifico il sindaco De Magistris, che aveva presentato ricorso al Tar. La Suprema corte nella sentenza si concentra quindi su quello che definisce un diritto soggettivo perfetto, quello dell’eletto. Ma trascura l’altra faccia della medaglia».

Cioè?
Se si fa riferimento all’elettorato passivo e si parla di diritto soggettivo perfetto, come fanno le Sezioni unite della Cassazione, sul provvedimento di sospensione previsto dalla legge Severino è competente il giudice ordinario e non quello amministrativo. Si trascura però a mio avviso il rovescio della medaglia, cioè l’elettorato attivo. Non c’è infatti da tutelare solo il diritto ad essere eletto, ma anche quello di eleggere. Quest’ultimo è interesse diffuso che fa capo a un’intera comunità ed è una situazione giuridica che sarebbe intaccata da un qualsiasi provvedimento restrittivo, come quelli di sospensione dalla carica previsti dalla legge Severino. Si tratta di una lesione così importante da non poter essere trascurata e che andrebbe riportata alla competenza del giudice amministrativo, cioè il Tar o il Consiglio di Stato.

Quindi secondo lei cosa potrebbe succedere ai ricorsi contro la legge Severino presentati sinora?
Si tratta innanzitutto di leggere la Severino in modo corretto e di non postularne la retroattività, una cosa assolutamente fuori luogo. Venendo al problema della competenza dell’organo giudicante, si tratterà di bilanciare i due interessi di cui parlo, di capire se è preponderante la tutela dell’elettorato attivo, i cittadini, o se più importante il diritto soggettivo e la difesa dell’elettorato passivo, cioè di colui che è stato eletto e decade per effetto della legge.

Cosa potrà accadere secondo lei a De Luca? E a De Magistris?
Posso solo spiegare la portata di questa sentenza, ma non faccio il profeta. Di ciò che accadrà a De Magistris e a De Luca non posso dire nulla. D’altra parte, pensiamo a come veniva difesa la legge Severino fino a poco tempo fa, e a come viene criticata adesso. Ci sarebbe voluta molta fantasia a immaginarlo, solo qualche mese fa.

Lei è sempre stato molto critico sull’interpretazione retroattiva della legge Severino. Questo rischio varrà anche nel caso De Luca?
Certamente, per l’interpretazione errata che viene data alla legge e che io non condivido, la retroattività è un aspetto che investe tutta la Severino e quindi rischia di investire anche il caso De Luca.

Foto Ansa

Articoli correlati

2 commenti

  1. Su Connottu

    La retroattività della legge Severino serviva solo a far fuori B.
    Una volta ottenuto lo scopo ci si può concedere un blando garantismo.

  2. Mappo

    Le leggi si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici, del resto perché stupirsene nel caso di una legge creata per una singola persona, questa sì, vera legge ad personam. Ottenuto lo scopo che si erano prefissati non hanno avuto il coraggio di modificarla o meglio ancora cancellarla, sperando, gli illusi, che non avrebbe colpito anche i loro, ma così, purtroppo per loro, non è stato. E ora lor signori tutti a criticare quella legge che fino a quando ha fatto comodo essi erano pronti a difendere a costo della propria vita.

I commenti sono chiusi.