La convivente del figlio è a carico dei suoi genitori o dei “suoceri”? L’esperto risponde

Di Massimiliano Casto
04 Febbraio 2015
Chi risiede con un compagno o una compagna nella casa della famiglia di lui o lei, in sede di 730 deve risultare a carico di chi? Lo spiega il nostro tributarista

dichiarazione-redditi-shutterstock_62054941Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.

Quesito

Salve, vorrei se possibile risposta a un quesito.
Da circa un anno convivo con il mio fidanzato in casa con i miei suoceri e ho residenza con loro pertanto compaio nel loro stato di famiglia. Vorrei sapere se in sede di 730 compaio nella dichiarazione a carico di mio padre o di mio suocero. Preciso che non lavoro.
Restando in attesa di vostro gentile riscontro
Cordiali Saluti

Risposta

In linea generale è opportuno premettere che possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

  • i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dalla loro età e dal fatto che studino o stiano svolgendo un tirocinio gratuito. Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

  • i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali);

  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore;

  • il suocero e la suocera.

Inoltre c’è da chiarire che si considerano fiscalmente a carico i familiari che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, del Tuir); nel computo del reddito complessivo non rientrano, salvo alcune eccezioni (tra le quali non sono comprese le borse di studio), i redditi esenti e quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

Per usufruire della detrazione, vengono tuttavia fissate due condizioni:

  • Condizione di parentela e affinità
    Dal punto di vista fiscale, sono considerati familiari a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dal fruitore della detrazione un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

  • Limiti reddituali del familiare
    In base a quanto disposto dall’art.12 del Tuir, i familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito complessivo proprio superiore a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi: i redditi esenti, i redditi assoggettati a tassazione separata e la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta). Va conteggiata invece l’eventuale rendita dell’abitazione principale.

È opportuno evidenziare che non assume rilevanza, ai fini della detrazione, la convivenza con il dichiarante, la residenza in Italia o all’estero, l’età, la dedizione a studio o a tirocinio gratuito, lo stato fisico.

Nel caso della lettrice, ritengo che sia inserita nel 730 di suo padre, sempre che ci siano i requisiti di cui sopra.

Foto dichiarazione redditi da Shutterstock

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