
Cose da azzeccagarbugli. La Consulta annulla le nozze dopo cambio di sesso, ma invita il legislatore a tutelare le unioni
Una botta al cerchio e una alla botte. Il matrimonio rimane fra uomo e donna, ma il legislatore è invitato ad aprire alle forme di convivenza tra persone dello stesso sesso. La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso della prima sezione civile della Corte di Cassazione a proposito di una vicenda particolare.
Una coppia, infatti, dopo che il marito (Alessandro Bernaroli) aveva deciso di cambiare sesso (ora Alessandra), si era vista annullare lo stato civile di matrimonio. Ma i due vogliono continuare a stare assieme e rivendicano il loro desiderio a rimanere sposati. Il Tribunale di Modena aveva accolto il ricorso dei coniugi, ma la Corte d’appello di Bologna aveva ribaltato il verdetto. La Cassazione ha così inviato gli atti alla Consulta chiedendo un pronunciamento.
NO NOZZE, SI’ PACS. E la Corte Costituzionale, nella sostanza, ha detto che per matrimonio in Italia si intende solo quello fra persone di sesso diverso («requisito essenziale per il nostro ordinamento»). La Corte ha, infatti, specificato che «la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela il citato art. 29 Cost.) è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che “stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso”». Ma, al tempo stesso, richiamando un suo precedente pronunciamento, la Consulta ha inviato il legislatore a trovare una soluzione poiché, in questo caso, ai due va offerta la possibilità di «mantenere un rapporto di coppia giuridicamente regolato con un’altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore». Già con la sentenza 138/2010, la Consulta aveva invitato il legislatore a provvedere, specificando non essere per forza necessaria l’introduzione delle nozze gay, ma spingendo, nella sostanza, perché si approvassero le unioni civili o pacs. Ha così indicato al legislatore la strada da intraprendere: «Introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità».
MATRIMONIO NULLO. La Consulta ha quindi dichiarato incostituzionale la norma che prevede lo scioglimento automatico del matrimonio in caso di cambio di sesso di uno dei coniugi, ma il matrimonio dei due, per ora, resta nullo, fino al nuovo pronunciamento della Cassazione. Alessandra è ottimista: «Intanto abbiamo vinto e non è cosa da poco e in Cassazione ci torniamo da vincitrici. Se la logica vale, allora voglio ricordare che la Cassazione è chiamata a decidere su caso singolo, un problema specifico e reale e in base a quanto ha detto la Corte Costituzionale, se scioglierà il matrimonio agirà contro Costituzione. Quindi, io mi aspetto che che la Cassazione prenda atto che sciogliere il nostro matrimonio viola la Costituzione italiana». Secondo le associazioni per i diritti omosessuali, il pronunciamento apre al riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuale, anche se Alessandra rimarca che il loro «non è un caso di omosessualità, ma di transessualismo».
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24 commenti
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Io non ci ho capito un granchè in questa sentenza…
Cmq, sarebbe sufficiente avere l’onestà intellettuale di riconoscere il bisogno di cure che hanno gli omosessuali (perchè l’omosessualità E’ un’anormalità: devianza, disagio, disturbo o malattia che sia), per risolvere il problema alla radice.
sai che hai proprio ragione? questo risolverebbe il problema alla radice. Sei omosessuale? TSO di durata indefinita finchè non guarisci, e non se ne parla più! Ma anche un bel rogo nella pubblica piazza, perchè no?
Il tuo sarcasmo è fuori luogo.
Qui nessuno vuole bruciare nessuno, viene solo ricordato come gli omesex si comportino diversamente da come madre natura ha disposto.
I gay devono continuare giustamente ad essere accettati e inclusi nella società civile, ma per onestà intellettuale bisogna riconoscere la loro anormalità.
Scusa ma visto che madre natura ha pure disposto che anche nel mondo animale esista l’omosessualità, chi è l’uomo per dire che tra gli animali madre natura ha disposto bene e tra gli umani no? In sostanza chi è che decide quello che è giusto e quello che è anormale? O forse buoi sostenere che ci sono delle lobby gay anche tra gli animali che attraverso i mass media vogliono imporre il pensiero unico animalesco? Dai … come sempre alla fine salta fuori che lo decide Dio. Ma se Dio non esiste, come la mettiamo?
premesso che a mio avviso un riconoscimento delle unioni omosessuali è necessario (come più volte ribadito dalla corte costituzionale) vorrei precisare
a) su questo caso siamo ancora nel limbo
b) idem
c) no, il matrimonio omosessuale celebrato all’estero può essere reso pubblico in italia ma resta NON valido in Italia
per a) e b) abbiamo giurisprudenza costituzionale e di cassazione, per c) solo di primo grado, ma un matrimonio estero trascitto direi che è valido a tutti gli effetti, correggimi se sbaglio.
mah … su a) e su b) mi sembra che siamo nel limbo del “il matrimonio è tra uomo e donna ma non è giusto che due persone non possano formalizzare il loro legame affettivo”
sul c) ripeto quello che molti non hanno capito, la sentenza (di primo grado e contro la quale c’è un ricorso d’appello) sancisce che un matrimonio celebrato all’estero deve essere trascritto in italia ma per solo scopo di rendere pubblico l’atto, senza che questa trascrizione renda l’atto operante in Italia. E come una presa d’atto, lo stato annota che i due sono sposati negli stati uniti, ma per lo stato civile italiano restano celibi
Sul caso singolo deve decidera la Cassazione, se ho capito bene e siccome in Italia o sei celibe o sei sposato l’unico modo per formalizzare un legame affettivo è il matrimonio. A meno che non approvino d’urgenza una legge.
Sul caso c) mi dai dei riferimenti? Secondo me se un matrimonio è trascritto è trascritto e basta, se un provvedimento estero viene delibato ha efficacia anche da noi. Perchè non in questo caso?
c) il matrimonio omosessuale celebrato all’estero non è trascrivibile secondo la Cassazione perchè “inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano” (sentenza 4184). A parte il fatto che l’idoneità è tutta un’invezione della Corte di Cassazione,ciò che invece è da considerare è l’esistenza, la validità e l’efficacia. Secondo la Cassazione un matrimonio omosessaule celebrato all’estero è esistente e valido, mentre per quanto rigurada l’efficacia nulla è stato detto, anzi ha creato l'”idoneità”.
D’altro parere è invece la sentenza di Grosseto dell’aprile scorso che ritiene trascrivibile un matrimonio omosessaule contratto all’estero perchè per la trascrizione bastano l’esistenza e la validità, l’efficacia invece non è da tenere in conto, dato che la trascrizione di un atto pubblico come il matrimonio serve solo a darne pubblicità, non efficacia.
quindi se io sposo una donna all’estero e trascrivo il matrimonio lei non è mia moglie per la legge italiana?
AndreaX mi ha anticipato. Se tu sposi una donna all’estero puoi farlo trascrivere, per quanto ne so è valido purchè siano state rispettate le norme italiane sulle “condizioni necessarie per contrarre matrimonio”, cosa che ovviamente per un matrimonio omosessuale non è vero.
Nel primo caso la trascrizione ha effetti giuridici in italia, nel secondo caso no
In realtà per quanto riguarda il matrimonio omosessaule le “condizioni per contrarre matrimonio” non c’entrano nulla. Tra le condizioni non è elencato il requisito della diversità sessuale, per il semplice che dal medioevo, quando i canonisti inventarono la figura dell’esistenza, l’applicarono per parlare proprio di questo caso: cioè un matrimonio tra persone dello stesso sesso è inesistente perchè contrario al concetto “naturale” di matrimonio. Ovviamente sarebbe bastata una riga del legislatore per dire il contrario e cancellare questa posizione dei canonisti. Al giorno d’oggi, per l’attuale giurisprudenza, un matrimonio omosessaule è ancora inesitente perchè non tanto per il fatto che questo matrimonio devia dal concetto “naturale” di matrimonio, ma perchè nel nostro ordinamento il legislatore non l’ha accora accettato. Certo non quello contratto all’estero, perchè se due uomini vanno in olanda e lì si sposano allora bisogna parlare di esistenza perchè ci sono le carte che mi dimostrano il fatto. Oltrettutto è anche valido perchè la figura della validità è strettamente legata a quella dell’esistenza e secondo l’art 28 della legge sulla riforma del diritto internazionale privato (legge 218/1995): “il matrimonio è valido, in quanto la forma se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione…”. Invece non è efficace, o meglio “inidoneo a produrre effetti giuridici nell’ordinamento”, secondo la Cassazione.
Quindi un MATRIMONIO tra persone dello stesso sesso è :
a) INESISTENTE per la giurisprudenza italiana, ma esistente se contratto all’estero.
b) VALIDO se contratto all’estero
c) INEFFICACE sempre se contratto all’estero.
Ritornando alle “condizioni per contrarre matrimonio” queste sono poi usate, se mancano (solo quelle dirimenti, cioè maggiore età, sanità mentale, libertà di stato,raspporti di parentela, di affinità e di adozione ed infine in caso delitto) per determinare la nullità del matrimonio, che comunque è nullo se un giudice emette una sentenza di nullità. Infine: un matrimonio valido e che quindi rispetta le condizoni dirimenti sarà sempre valido. Un matrimonio che invece non rispetta le condizioni impedienti (omissioni di pubblicazioni e diieto temporaneo di nuove nozze per la donna prima di 300 gg) è un matrimonio irregolare e che non deve essere celebrato; ma se ugualmente celebrato rimane valido.
Accipicchia, mister pallone gonfiato , pufffff
( colpito e affondato persino da sostenitori della causa gay: bisogna spararle veramente grosse )
C’è qualcosa che non mi torna. Tu citi una sentenza della Cassazione che è precedente alla decisione del tribunale di Grosseto e infatti la Procura ha fatto appello citandola. Vedremo.
Ricordo che la sentenza di Grosseto si basava sul fatto che nella nostra legislazione, pur mancando la possibilità di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso perchè non PREVISTI, non vi sia neppure nessun esplicito divieto. Quindi si potrebbe anche sostenere che un matrimon se celebratato all’estero, siccome non contravviene a nessuna norma del nostro ordinamento, sia efficace anche in Italia. Il fatto che la Cassazione inventi la categoria dell'”inidoneo” potrebbe essere unu lteriore segnale delle difficoltà sia ad ammetterlo che a definirlo inefficace.
A questo punto però alzo le mani e attendo
Riflettevo sul tuo discorso circal l’esistenza del matrimonio.. Dici, giustamente, che esso è inesistente per la giurisprudenza italiana, ma esistente se celebrato all’estero. Perchè secondo te la stessa cosa non può valere per l’efficacia?
Dal titolo sembrava che la Corte Costituzionale avesse respinto il ricorso della coppia che vuole rimanere sposata anche dopo il cambio di sesso di uno dei componenti. Invece lo ha ACCOLTO, dichiarando incostituzionale la norma che impone il divorzio automatico.
Ricapitoliamo, oggi due persone di sesso uguale possono essere sposati se
a) erano di sesso diverso al momento delle nozze
b) se uno dei due ha cambiato anagraficamente sesso anche senza intervenire sulla sua anatomia
c) se si sposano all’estero (solo sentenza di primo grado)
e) le alte corti continuano a ribadire che un riconoscimento delle unioni gay è necessario
A questo punto negarle agli altri diventa una farsa
E’ l’ennesima decisione farlocca della corte costituzionale [il minuscolo è voluto, per segnalare la scarsa considerazione che ho della medesima].
Per prima cosa, Giovanni, cerca di capire: la corte non ha né respinto né accolto il ricorso, perché non c’era nessun ricorso della coppia alla corte, bensì una eccezione di incostituzionalità sollevata dalla cassazione.
Dopo di che, ha ragione l’articolo nel sottolineare che i giudici hanno dato un colpo al cerchio e uno alla botte, atteggiamento tipico di chi non ha il coraggio di mostrare esplicitamente che cosa vuole.
Il dramma è che i giudici della consulta non vogliono ficcarsi nel cervello che il loro compito è di verificare l’aderenza delle leggi alla costituzione che c’è, quella in vigore, non alla costituzione che non c’è ma che vorrebbero loro [o, meglio, che le varie lobbies impongono loro di volere].
E governo e parlamento lasciano fare.
Se il nostro Paese non esce questo equivoco si avvia sulla strada della dittatura.
[proposta: aboliamo – ovviamente con legge costituzionale – la corte costituzionale; la Svizzere non ce l’ha e non ne sente la mancanza. Alla faccia di qualche Tafazzi elvetico che la vorrebbe …].
Ma sai come si approvano le leggi costituzionali? Bene, trova una maggioranza qualificata che per 2 volte approvi la tua proposta di legge.
Perché diversamente dopo approvatala legge diventa oggetto di referendum approvativo e per abrogarla non serve il 51% dei voti validi, sicché anche se mobiliti una schiera di alti prelati che facciano campagna elettorale per l’astensione (sul modello legge 40,), non funzionerebbe. In considerazione poi dell’argomento un tantino complicato e che gli italiani vanno già normalmente poco in %uale a votare, tu cosa pensi: quante probabilità hai di veder approvata la tua legge?
E’ solo un’interpretazione della corte Costituzionale, non la verità. Nel 1961 (sentenza 64) la corte aveva confermato il trattamento diseguale tra moglie e marito che, uso un vocabolario semplice, si facevano le corna, ovvero gli articoli del codice penale che punivano la moglie per l’adulterio e il marito per il concubinato. Dopo qualche anno, ne l1968, accade che “é … mutata … la coscienza collettiva” scrive la corte e quindi con la sentenza 126 viene dichiarata incostitutionale questa differenzazione. E’ stato un semplice mutamento di coscienza a far cambiare il pensiero della corte. E un altro mutamento di coscienza arriverà sul fronte del matrimonio gay.
Da ricordare,poi, che le sentenze della Corte Costituzionale si basano su delle questioni poste da un giudice inferiore, e qui la Corte di Cassazione faceva sacro l’eterosessualità del matrimonio.
Se poi il legislatore nulla farà nei prossimi anni, la Corte potrà sempre mutare il proprio pensiero così com’è accaduto per il caso della successione tra conviventi nelle locazioni immobiliari. Dopo tante sentenze la corte muta il proprio pensiero perchè finoa qualche anno prima (prima del 1988) il diritto di abitazione non era considerato un diritto sociale.
Io fossi in te non mi addentrerei nella difesa del reato di adulterio che esisteva solo per le donne perché se lo fai di fronte ad un pubblico femminile ti propongono per il rogo.
Rispetto alle sentenze che riflettono i mutamenti culturali della società, è un fenomeno noto, i giudici non sono mica preti e non giudicano la morale ma si adeguano alla cultura stimolando magari se necessario un parlamento che non rispecchia più la volontà della maggioranza del popolo.
Del resto quando sono interpellati più volte sempre sullo stesso argomento mi sembra evidente che un problema c’è e dai….non sarà mica ogni volta un complotto di giudici comunisti sostenuti da lobby contro natura e brutte e cattive femministe che mirano ad evirare gli uomini particolarmente virili?
purtroppo quello che dici nei tuoi punti è vero. stanno approvando il matrimonio gay in italia senza passare dal parlamento (organo principe della democrazia), ma tutto a colpi di sentenze, sostenute dai media.
viva la democrazia!
Luca, stai tranquillo, è possibile che la corte annulli una legge che è incostituzionale, ma non è possibile che legiferi. Il matrimonio omosessuale, o l’unione civile per gli omosessuali può solo essere approvata dal parlamento. La corte può sollecitare, come ha più volte fatto, il parlamento a legiferare in merito, non sostituirsi allo stesso
@giovanni
A questo punto direi che la Corte Costituzionale e’ una farsa: che sia il potere giudiziario a dire a quello legislativo come fare le leggi e’ una cosa da repubblica delle banane (quale ormai stiamo inesorabilmente diventando).
Ma no, la Corte non sta dicendo al parlamento come fare le leggi, ma sta sottolineando un vuoto normativo. Nello specifico se il parlamento votasse una legge che sancisse che, nel caso di cambiamento di sesso di uno dei due coniugi (ma non di entrambi :-)) il matrimonio è nullo la corte ne prenderebbe atto.