Due o tre dritte per il complesso calcolo dell’Isee. L’esperto risponde

Di Massimiliano Casto
20 Maggio 2014
Cos'è, cosa si deve prendere in considerazione e cosa no. Il nostro tributarista dà qualche consiglio (e sconsiglia di fare da sé)

Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.

Quesito

Salve, seguo da tempo la vostra testata e vi faccio i miei migliori complimenti per l’obiettività degli articoli. Volevo porvi un quesito riguardante l’Isee. Premetto che sono da anni divorziata e non percepisco alcun alimento dal mio ex marito. Ho un’occupazione che mi dà un reddito annuale inferiore a 8000 euro con incapienza Irpef. Presso la mia abitazione di proprietà risiede mia figlia maggiorenne attualmente disoccupata. Quest’ultima, nel compilare la propria Isee, deve indicare anche i miei redditi o costituisce nucleo famigliare sé stante? Inoltre ho un nuovo compagno con il quale di fatto conviviamo. Attualmente ha residenza altrove. Nel caso in cui lo stesso dovesse prendere residenza presso la mia abitazione, avrebbero influenza anche i suoi redditi nelle future dichiarazioni Isee riguardanti mia figlia?
Ringrazio in anticipo per la cortese risposta. Cordiali saluti e buon lavoro!
Luisella Fonnesu – Portoscuso (CI)

Risposta

Gentile lettrice, l’Isee è quella dichiarazione sostitutiva unica che può essere fatta presso i professionisti abilitati (tributaristi o consulenti del lavoro), presso un patronato o direttamente all’Inps, per supportare la richiesta di accesso a determinati tipi di agevolazioni. Il calcolo prende, ovviamente, in esame il reddito familiare, il patrimonio mobiliare ed immobiliare ed il numero di componenti delle persone presenti nello stato di famiglia e per conoscerne l’esatto ammontare è necessario presentare in allegato ogni tipo di documento che accerti tali valori (modello Unico, modello 730, certificati catastali, ecc.).     

C’è da evidenziare che, all’interno dell’Isee 2014 vengono conteggiate anche tipologie di redditi prima escluse – su tutte, gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge dopo il divorzio, le pensioni di invalidità e i trattamenti previdenziali e assistenziali di cui si fruisce -, previsione alla quale si aggiunge la necessità di allegare estratti conto bancari – postali, titoli di stato, azioni e partecipazioni azionarie, dati su eventuali obbligazioni, valore del patrimonio di imprese individuali e dati relativi ai terreni posseduti, un corpus di documentazione in grado cioè di accertare l’esatto ammontare del patrimonio mobiliare ed immobiliare del richiedente.

A tal proposito è bene sottolineare che all’interno della dichiarazione Isee 2014 i beni immobili saranno rivalutati ai fini Imu – con l’affitto deducibile a passare da 5.000 a 7.000 euro – mentre per i beni mobili la franchigia passa a 6.000 euro. In effetti, il calcolo per l’Isee 2014 può essere effettuato in autonomia, ma è altamente sconsigliabile per via della complessità e del numero di variabili incluse; per questo ordine di considerazioni Vi consigliamo di affidarvi all’Inps, ai professionisti abilitati come commercialisti e consulenti del lavoro o a un centro Caf presso il quale va presentato il modello DSU.

E’ opportuno fare presente che, per il calcolo dell’Isee, fanno parte del nucleo familiare: il dichiarante; il coniuge anche se non risulta nello stato di famiglia; i figli minori, anche se a carico ai fini Irpef di altre persone, che risiedono con il proprio genitore; i minori in affidamento preadottivo o temporaneo; i figli maggiorenni che sono a carico ai fini Irpef; tutte le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico; i figli minori del coniuge non residente con le persone presenti nello stato di famiglia, nonché i maggiorenni a carico Irpef, e i minori a lui affidati dal giudice; le persone a carico ai fini Irpef anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante; i figli minori che convivono con le persone a carico ai fini Irpef non presenti nello stato di famiglia, se non affidati a terzi; le persone che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico. Ovviamente si deve prendere in considerazione i redditi di tutte le persone presenti nello stato di famiglia.

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