
Arriva un’altra tassa per le famiglie italiane. E riguarda i libri di testo
Pubblichiamo il “Punto della settimana” dell’associazione Diesse.
Nel 2008 due provvedimenti legislativi hanno sostanzialmente modificato la normativa riguardante i libri di testo e le regole per la loro adozione, con il lodevole intento di ridurre sensibilmente le spese a carico degli studenti e delle loro famiglie. La prima disposizione, contenuta nell’art. 15 della legge n. 133/2008, ha introdotto l’utilizzo dei libri di testo in formato digitale. In particolare, il comma 2 stabiliva che «nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo» di tutti gli ordini e gradi dell’istruzione «sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista», precisando che «a partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista». Di qui l’affermazione perentoria contenuta nell’annuale circolare per le adozioni (CM n. 18/2012): «per l’anno scolastico 2012/2013, non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei», ma «devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet».
L’altra disposizione “salva spesa” è contenuta nell’art. 5 della legge n. 169/2008. Nel confermare la digitalizzazione, ordina agli organi scolastici competenti di adottare testi per i quali «l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento»; un modo concreto per evitare il gioco delle riedizioni troppo frequenti, utilizzate soprattutto per “aggiornare” il prezzo di copertina. Con lo stesso scopo, il secondo periodo dell’articolo dispone i tempi minimi di durata delle adozioni «nella scuola primaria con cadenza quinquennale» e nella «secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni»; una scelta fatta per favorire le famiglie con più figli, ma anche gli Enti locali e, non ultimo, lo scambio di libri usati. Una scelta sicuramente poco favorevole alle case editrici.
Ebbene, queste disposizioni sono state stravolte dall’art. 11 del cosiddetto “decreto-crescita”, convertito nella legge n. 221/2012. Annullata completamente la seconda e rinviata di un anno la digitalizzazione dei testi, con un contorno di norme più blande e applicazione rallentata. Un po’ timidamente il MIUR spiega cosa è successo tramite la Nota n. 378 del 25 gennaio scorso, con la quale fornisce indicazioni operative per le adozioni. Le innovazioni introdotte sulla digitalizzazione prevedono nuove adozioni di testi «in una versione digitale o mista (costituita da un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali interattivi)» e scattano con le adozioni per il prossimo anno, ma solo «a partire, progressivamente, dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di I grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di II grado». Come dire che si digitalizza, ma senza fretta; e per le classi intermedie si può continuare col vecchio cartaceo.
La cosa peggiore, però, sta nell’abrogazione, a partire dal 1° settembre 2013, della validità pluriennale delle adozioni (blocco di 5 anni per la primaria e di 6 per le superiori): dal 2014 in poi si potrà tornare a cambiare i testi ogni anno. «All’atto delle prossime adozioni – precisa la circolare – non essendo ancora intervenuto l’effetto abrogativo del vincolo temporale, che decorre dal 01.09.2013, risulta d’altronde pienamente applicabile il citato articolo 5 della legge n. 169/2008»; magra consolazione per le famiglie, che vedono comunque sparire la salvaguardia dal continuo cambio dei libri e ricomparire un’altra “tassa” indiretta.
Oltre al danno, anche la beffa. Nell’art. 11 di cui sopra vengono aggiunte due disposizioni che obbligano le scuole ad assicurare alle famiglie «la disponibilità dei supporti tecnologici» necessari alla loro fruizione; naturalmente, «con oneri a carico delle stesse» famiglie.
La Nota prosegue sottolineando le difficoltà nelle adozioni per la Religione cattolica: sono cambiate le indicazioni didattiche, ma ai nuovi testi ancora manca il nulla osta della CEI. Resta poi il controllo sul tetto di spesa complessiva per la dotazione libraria nelle scuole secondarie, il cui nuovo importo, previsto dalla Nota con «solo aumenti contenuti entro il tasso di inflazione», sarà definito con apposito provvedimento nel quale saranno anche indicati i prezzi di copertina dei libri per la primaria.
Le adozioni, come di consueto, vanno deliberate dai collegi dei docenti entro la metà di maggio. Come sempre, su questo punto la responsabilità dei cambiamenti è in buona parte nelle mani degli insegnanti; ad essi, quindi, è affidato l’onere di contemperare le pur giuste esigenze didattiche con quella di minimizzare il rinnovato incremento di spesa a carico delle famiglie. Senza poi dimenticare quella particolare ed efficace forma di autonomia, adottata da un sempre maggior numero di istituti, che consiste nella produzione “in proprio” di testi e sussidi didattici in formato elettronico fruibili gratuitamente dagli studenti.
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