
Alle prese con la dichiarazione dei redditi? Notizie interessanti per voi (soprattutto se avete figli)
Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.
L’ultima Legge di Stabilità ha introdotto numerose novità in ambito fiscale: la più rilevante, che tra l’altro darà un boccata d’ossigeno alle famiglie e metterà qualche soldo in più nelle tasche dei contribuenti, riguarda l’Irpef. Infatti, la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre – meglio conosciuta come Legge di Stabilità – ha previsto l’aumento delle detrazioni per i figli a carico e per i figli portatori di handicap.
Tutti i pensionati ed i lavoratori dipendenti con figli a carico possono usufruire di queste agevolazioni relative alle nuove detrazioni già dal 2013 in sede di retribuzione o pensione mensile, mentre tutti gli imprenditori ed i professionisti potranno fruire dei nuovi sconti in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2013, sia esso modello 730/2014 sia esso modello Unico 2014.
Dal 1° gennaio 2013, per i figli a carico, si ha diritto a una detrazione dall’imposta lorda pari a 950 euro per ciascun figlio – a fronte dei precedenti 800 euro del 2012 – elevata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (contro i 900 euro nel 2012). Tali detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. È stato anche previsto che per tutti i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione sia aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
L’agevolazione della detrazione fiscale per i figli a carico, con un particolare meccanismo di applicazione previsto da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, è inversamente proporzionale al reddito complessivo, fino ad annullarsi in presenza di redditi molto elevati.
È utile ricordare che la detrazione per i figli è ripartita – nella misura del 50% – tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva – o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato – o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato – per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico. Lo stesso accade qualora vi siano figli adottivi – affidati o affiliati – del solo contribuente e questi non è coniugato, o – se coniugato – si sia in un secondo momento legalmente ed effettivamente separato.
Nessun incremento è, invece, stabilito per l’ulteriore detrazione di 1.200 euro a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico, quale bonus complessivo e unitario a beneficio delle famiglie numerosa.
L’autore di questo articolo è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su altre questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”.
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