
Mutui cointestati con gli ex coniugi. Quanto si può detrarre? L’esperto risponde
Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.
Quesito
Sono legalmente ed effettivamente separata dal dicembre 2012. Ho un mutuo cointestato con il mio ex marito per l’acquisto della abitazione principale. Da quando ha lasciato l’abitazione non ha più corrisposto la quota del 50% di sua spettanza ed il mutuo viene pagato interamente dalla scrivente. Posso detrarre il 19% sull’importo massimo consentito di euro 4.000 per gli interessi passivi? Grazie per un suo cortese chiarimento. Cordiali saluti
Risposta
Gentilissima lettrice, fino a qualche anno fa, nei casi come il suo, c’era il vuoto più assoluto da parte dell’Agenzia delle Entrate ed ognuno aveva le sue interpretazioni. Solo nel 2011 con la circolare n. 20/E precisamente del 13 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato tali situazioni ed è previsto che in caso di separazione dei coniugi, entrambi comproprietari dell’immobile e cointestatari del mutuo, gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere portati in detrazione integralmente dal coniuge che, a seguito di separazione, sia divenuto proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato le residue rate di mutuo (c.d. accollo interno). In altri termini, l’Amministrazione finanziaria ammette la detrazione degli interessi pagati anche se l’accollo del mutuo non ha rilevanza esterna e, quindi, il contratto di mutuo continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Tuttavia, è precisato che:
- l’accollo deve essere formalizzato in un atto pubblico (ad esempio nell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile) o in una scrittura privata autenticata;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi devono essere integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge.
Da ultimo, si ricorda che nella suddetta circolare n. 20/E del 2011, al par.1.2 è disposto che:
- se a seguito della sentenza di separazione siano assegnati al marito l’unità immobiliare e la relativa pertinenza di proprietà dell’ex moglie.
- se sui beni sopra descritti grava un mutuo ipotecario intestato a all’ex coniuge
detti immobili continuano ad essere destinati ad abitazione principale dei figli (e dell’ex coniuge). Qualora, dalla sentenza di separazione, il marito sia obbligato ad assolvere le rate residue del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione, sempreché nei suoi confronti ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio, lo stesso può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge. A tal fine, tuttavia, si precisa che l’accollo deve risultare formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi devono essere integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario.
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